Scheda 3 – I procedimento di beni mobili materiali (Cittadino Scheda)
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L'esecuzione forzata su beni mobili è disciplinata dagli Articoli 844 - 879 del Codice di procedura civile.
Per bene mobile si intende tutto ciò che non sia:
- 1. terreni
- 2. edifici connessi in modo permanente a terreni
- 3. parti di detti edifici, se considerati beni separati rispetto al terreno in forza di legislazione specifica.
- 4. parti integranti di beni immobili.
Non sono considerati beni mobili:
- 1. liquidi e gas in stato libero (acqua, aria) - se racchiusi in contenitori stagni, diventano beni mobili
- 2. depositi minerari non estratti - successivamente all'estrazione, tali minerali diventano beni mobili
- 3. animali selvatici allo stato brado (uccelli, mammiferi acquatici e terrestri) - se addomesticati, diventano beni mobili
- 4. proprietà personali come specificato nell'Articolo 23 del Codice di procedura civile
- 5. beni soggetti a diritti d'autore (opere di valore)
- 6. energia (nelle sue varie forme: nucleare, elettrica)
- 7. beni specificati dal diritto sulla proprietà industriale, come progetti industriali e invenzioni.
L'esecuzione su beni mobili è di competenza dell'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario principia l'esecuzione forzata su beni mobili mediante pignoramento dei beni stessi. La legislazione polacca sull'esecuzione dispone in merito all'esecuzione di parti proporzionali di beni mobili. L'ufficiale giudiziario dà corso al pignoramento iscrivendo il bene mobile nel verbale di pignoramento. Il pignoramento fa sì che l'acquisto del bene mobile successivo al pignoramento non abbia alcun effetto sul corso della procedura, consentendo l'attuazione della misura esecutiva contro l'acquirente del bene.
La stima dei beni mobili deve essere condotta dall'ufficiale giudiziario. Nei casi contemplati dalla legge, la stima deve essere condotta da un perito nominato dal tribunale.
Ciascun bene mobile deve essere contrassegnato da una marcatura esterna che ne indichi il pignoramento e, laddove ciò non sia possibile, l'assoggettamento a esecuzione di un bene dovrà essere reso visibile mediante altri mezzi.
L'ufficiale giudiziario lascia i beni pignorati in possesso della persona presso la quale sono stati pignorati. L'ufficiale giudiziario può, per valido motivo e in qualsiasi fase della procedura, lasciare i beni esecutati in custodia a un diverso soggetto. Tale soggetto potrebbe essere uno dei creditori. Suula base di validi motivi, l'ufficiale giudiziario può esonerare il custode e nominare un custode sostitutivo.
La vendita di beni esecutati avviene attraverso uno dei seguenti metodi:
- 1. vendita consensuale
- 2. vendita a una società commerciale
- 3. vendita su commissione
- 4. vendita all'asta
- 5. presa di possesso del bene mobile da parte del creditore pignorante.
I principi e le modalità di conduzione di un'asta pubblica sono disciplinati dal Regolamento del Ministero della Giustizia sulle Attività degli ufficiali giudiziari del 9 marzo 1968.
Non possono partecipare alla vendita all'asta:
- 1. il debitore
- 2. l'ufficiale giudiziario
- 3. il coniuge del debitore o dell'ufficiale giudiziario
- 4. i figli dell'ufficiale giudiziario
- 5. il personale dell'entità commissionaria in cui ha luogo l'asta
- 6. i soggetti presenti all'asta in veste ufficiale.
La vendita all'asta ha inizio con la proclamazione del prezzo iniziale. Il prezzo iniziale nella prima data dell'asta pubblica deve corrispondere ai tre quarti del valore stimato. Se la vendita non viene perfezionata nella prima data, i beni mobili possono essere venduti all'asta in una seconda data. Il prezzo iniziale della seconda asta deve corrispondere alla metà del valore stimato. Si tratta del prezzo più basso a cui è consentito vendere i beni mobili mediante vendita all'asta.
È sufficiente la presenza di un solo offerente affinché possa tenersi l'asta.
Le offerte vengono inoltrate oralmente.
L'ufficiale giudiziario proclama aggiudicatario l'offerente che ha inoltrato l'offerta più alta, se non sono state inoltrate offerte superiori successivamente alla terza richiesta di offerta.
La proclamazione dell'aggiudicazione relativa all'offerta aggiudicante perfeziona la vendita dei beni mobili a favore dell'acquirente.
Se la prima asta è stata annullata, entro due settimane dal ricevimento della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario, il creditore può richiedere che venga indetta una seconda asta. Il creditore può acquisire la proprietà del bene mobile solo dopo la conduzione della prima o della seconda asta. Per l'acquisizione della proprietà di beni mobili occorre che il creditore abbia presentato debita istanza.
Chiunque acquisti beni ai sensi delle disposizioni di cui agli Articoli 844-849 del Codice di procedura civile ne diviene il proprietario senza impedimenti e può prenderne possesso immediatamente.
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