Scheda 4 – I pignoramento di beni mobili immateriali (Professionale Scheda)

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La presente scheda tratterà :

Esecuzione forzata di retribuzioni

L'esecuzione forzata di retribuzioni è disciplinata dalle disposizioni degli Articoli 880 e 888 del Codice di procedura civile polacco.

1. Giurisdizione di competenza dell'autorità dell'esecuzione forzata

L'attuazione dell'esecuzione forzata di retribuzioni è di competenza dell'ufficiale giudiziario la cui giurisdizione generale è quella del tribunale del distretto di residenza del debitore. Ai sensi dell'Articolo 8 comma 6 della Legge sugli ufficiali giudiziari e l'esecuzione forzata, per l'attuazione dell'esecuzione forzata di retribuzioni il creditore ha il diritto di scegliere un ufficiale giudiziario nel territorio della Repubblica polacca

2. Esecuzione forzata delle retribuzioni

L'ufficiale giudiziario attua l'esecuzione forzata di retribuzioni mediante pignoramento delle stesse.

L'ufficiale giudiziario notifica al debitore che non potrà ricevere le proprie retribuzioni, salvo quelle esenti da pignoramento, o dispone delle stesse con differenti modalità, fino all'importo certificato sul titolo esecutivo e fintanto che il debito non venga pienamente saldato. Tale procedura non è limitata a retribuzioni periodiche e compensi per lavori su commissione, a premi e bonus a cui il debitore ha diritto in riferimento al periodo lavorativo, ma anche utili o quote di titoli azionari collegati al rapporto lavorativo, e ad ogni altro genere di fondo che sia ad esso collegato.

L'ufficiale giudiziario intima al datore di lavoro di non versare al debitore alcun compenso, ad eccezione della quota esente da pignoramento e nell'ambito di tale procedura, richiedendo invece di:

  • 1) trasferire le retribuzioni sottoposte a pignoramento direttamente al creditore pignorante, con comunicazione all'ufficiale giudiziario dell'avvenuto primo pagamento, oppure
  • 2) trasferire le retribuzioni sottoposte a pignoramento all'ufficiale giudiziario laddove tali retribuzioni, nel corso della procedura di esecuzione forzata, vengano poste sotto nuova misura esecutiva, o laddove la quota pignorata della retribuzione non sia sufficiente a coprire ogni credito oggetto del pignoramento.

Al tempo stesso l'ufficiale giudiziario informa il datore di lavoro circa le conseguenze di un'eventuale inadempienza dell'ingiunzione.

A seconda dei casi, l'ufficiale giudiziario può richiedere al datore di lavoro che le retribuzioni vengano versate a lui stesso.

Con il pignoramento delle retribuzioni, l'ufficiale giudiziario intima inoltre al datore di lavoro, entro il termine di una settimana di:

  • 1) presentare una dichiarazione relativa alle retribuzioni periodiche del debitore per i tre mesi precedenti al pignoramento, per ciascun mese separatamente, nonché un'ulteriore dichiarazione relativa ad ogni altro reddito del debitore;
  • 2) fornire l'importo e le date dei trasferimenti effettuati al creditore delle retribuzioni pignorate;
  • 3) in caso esistano eventuali impedimenti al pagamento dello stipendio, presentare una dichiarazione esplicativa di tali impedimenti e, in particolare, fornire debita comunicazione laddove vi siano altre parti titolari di ulteriori crediti, o azioni giudiziarie pendenti, o ancora altri creditori che abbiano mosso azioni esecutive verso gli stessi redditi pignorati e in merito a quali crediti.

Il datore di lavoro è tenuto a notificare immediatamente all'ufficiale giudiziario e al creditore eventuali cambiamenti relativi ai casi sopra esposti.

3. Attuazione del pignoramento

Il pignoramento viene eseguito mediante notifica al debitore del titolo esecutivo riguardante l'esecuzione forzata.

4. Principio di continuità del pignoramento

Il pignoramento resta valido anche in caso di nuova assunzione o di conclusione del rapporto lavorativo successivamente al pignoramento stesso, e anche nel caso di un eventuale trasferimento della sede lavorativa ad un soggetto terzo, qualora quest'ultimo sia a conoscenza del pignoramento.

Nel caso in cui il rapporto lavorativo con il debitore cessi e il precedente datore di lavoro riporti sul certificato d'impiego l'esistenza di un precedente pignoramento delle retribuzioni, e laddove il nome del nuovo datore di lavoro del debitore sia noto al precedente datore di lavoro, quest'ultimo invia al nuovo datore di lavoro la notifica dell'ufficiale giudiziario unitamente alla documentazione relativa al pignoramento delle retribuzioni, notificando ciò all'ufficiale giudiziario e al debitore esecutato. La nota da inserire nel certificato d'impiego dovrà includere il codice dell'ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento e il numero di pratica relativa, con l'indicazione degli importi dedotti fino a quel momento. L'invio di tale notifica all'ufficiale giudiziario ha per effetto il pignoramento del debito del debitore presso il nuovo impiego a decorrere dal ricevimento della notifica da parte del nuovo datore di lavoro.

Il nuovo datore di lavoro che riceva il certificato d'impiego contenente la comunicazione del pignoramento dei crediti deve notificare l'avvenuta assunzione del dipendente al datore di lavoro che ha emesso il certificato e all'ufficiale giudiziario indicato nello stesso. Qualora il nuovo datore di lavoro che non abbia ricevuto il certificato d'impiego dal dipendente venga a conoscenza della precedente occupazione del dipendente, egli è tenuto a notificarne l'assunzione al datore precedente, salvo che il dipendente presenti un certificato proveniente dal datore precedente che attesti che i debiti del dipendente non fossero soggetti a pignoramento.

Il debitore ha inoltre l'obbligo di notificare all'ufficiale giudiziario qualunque variazione del proprio impiego. Laddove il debitore riceva notificazione del pignoramento dei propri redditi, deve venire edotto riguardo i propri obblighi e gli effetti del loro mancato adempimento.

5. Effetti del pignoramento delle retribuzioni

Per effetto del pignoramento, in relazione al creditore pignorante, ogni disposizione sulla retribuzione eccedente la quota esente da pignoramento, che sia stata effettuata successivamente al pignoramento, ma anche precedentemente, risulta priva di validità qualora le retribuzioni siano dovuti dopo il pignoramento stesso.

6. Sanzioni

L'ufficiale giudiziario può sanzionare un datore di lavoro che non presenti la dichiarazione prevista dalla legge o non invii la notifica o la documentazione relativa al pignoramento dei redditi al nuovo datore di lavoro del debitore nei termini prescritti, per un importo fino a cinquecento zloty polacchi. Tale sanzione viene reiterata qualora il datore di lavoro si renda nuovamente inadempiente alla scadenza di un ulteriore termine prefissato.

Qualora il datore di lavoro non sia persona fisica, la sanzione viene imposta al dipendente o al socio responsabile della dichiarazione e dell'invio della notifica o della documentazione riguardante il pignoramento al nuovo datore di lavoro e, laddove si tratti di dipendente non determinato o non identificabile, al soggetto autorizzato a rappresentare detto dipendente. Se il datore di lavoro è una società di persone di diritto civile, la sanzione viene imposta ad uno dei partner.

Il datore di lavoro che non fornisca notifica all'ufficiale giudiziario o che sia in altro modo inadempiente ai propri obblighi relativi alla misura esecutiva, oppure manchi di presentare la dichiarazione o infine fornisca una falsa dichiarazione, sarà ritenuto responsabile per ogni danno causato da ciò al creditore.

Una sanzione sarà inoltre comminata al debitore qualora egli non comunichi all'ufficiale giudiziario una sua eventuale variazione d'impiego.

7. Detrazioni sulle retribuzioni

Sulla base delle detrazioni contributive per la previdenza sociale e per gli acconti d'imposta sui redditi personali, dalle retribuzioni andranno detratti solo i seguenti importi:

  • 1) Importi pignorati con titolo esecutivo per la copertura di assegni di mantenimento
  • 2) Importi pignorati con titolo esecutivo per la copertura di obblighi diversi dal mantenimento
  • 3) Anticipi salariali in contanti versati al dipendente
  • 4) Sanzioni in denaro conseguenti ad inadempienze del dipendente riguardanti il rispetto delle norme sanitarie, antincendio e sulla sicurezza, l'abbandono del posto di lavoro senza motivazione, lo svolgimento delle proprie mansioni sotto l'influenza di alcol o il consumo di alcol durante le ore di lavoro.

Tali detrazioni vengono effettuate nell'ordine di cui agli Articoli 1 - 4.

Esse devono rispettare le seguenti limitazioni:

  • 1) In caso di pignoramento di assegni di mantenimento - fino a tre quinti della retribuzione,
  • 2) In caso di pignoramento di altri importi dovuti o detrazione su anticipi in contanti - fino alla metà della retribuzione.

Premi del fondo premi aziendale, ulteriori retribuzioni annuali ed eventuali compensi a cui i dipendenti hanno diritto in base alla propria quota di profitto o surplus di bilancio, sono soggetti a pignoramento per il pagamento degli obblighi di mantenimento per il loro importo complessivo.

In caso di retribuzioni mensili in cui siano pagate componenti salariali per periodi superiori ad un mese, i debiti saranno trattenuti sull'importo totale della retribuzione del dipendente, comprese queste componenti salariali.

8. Importi esenti da pignoramento in caso di esecuzione forzata di retribuzioni

Tale materia è regolata dal Codice del lavoro polacco (Articoli 87 [1] e 88 del Codice del lavoro polacco).

Sono esenti da detrazioni le seguenti retribuzioni:

  • 1) il salario minimo, determinato sulla base di disposizioni separate e al quale hanno diritto tutti i dipendenti a tempo pieno, effettuate le detrazioni per i contributi previdenziali e gli acconti d'imposta sui redditi personali, con la detrazione degli importi pignorati in base a titolo esecutivo per la liquidazione di debiti altri rispetto agli obblighi di mantenimento;
  • 2) il 75% del salario minimo - con la detrazione di anticipi in contanti erogati al dipendente;
  • 3) il 90% del salario minimo - con la detrazione di sanzioni in denaro conseguenti ad inadempienze del dipendente riguardanti il rispetto delle norme sanitarie, antincendio e sulla sicurezza, l'abbandono del posto di lavoro senza motivazione, lo svolgimento delle proprie mansioni sotto l'influenza di alcol o il consumo di alcol durante le ore di lavoro.

In caso di dipendente con impiego a tempo parziale, i suddetti importi saranno variati in proporzione all'importo del salario a tempo pieno.

9. Detrazioni per pagamento di obblighi di mantenimento in assenza di esecuzione forzata

In conformità alla legislazione vigente e alle norme del Codice del lavoro polacco, al datore di lavoro è consentito inoltre effettuare detrazioni per obblighi di mantenimento in assenza di misure esecutive, ad eccezione di:

  • 1) obblighi di mantenimento che possano essere detratti a favore di alcuni creditori e il cui importo complessivo detratto non sia sufficiente a liquidare tutti gli obblighi di mantenimento dovuti;
  • 2) retribuzioni che siano state poste sotto sequestro mediante decisioni giudiziarie o amministrative.

Le suddette detrazioni sono attuabili dal datore di lavoro su istanza del creditore basata su titolo esecutivo fornito dal creditore medesimo.

10. Soppressione di procedure esecutive relative all'assolvimento di obblighi futuri

Il debitore può richiedere la cessazione di misure esecutive su obblighi da assolvere in futuro qualora egli abbia pagato i debiti dovuti e consegnato l'importo equivalente alla somma di versamenti periodici semestrali presso il conto deposito del tribunale, autorizzando l'ufficiale giudiziario a ritirare tale importo. L'ufficiale giudiziario utilizzerà detta autorizzazione qualora scoprisse che il debitore sia in arretrato con i propri debiti, attuando contestualmente l'esecuzione forzata ex officio.

Esecuzione forzata di conti bancari

L'esecuzione forzata di conti bancari è regolata in conformità alle disposizioni di cui agli Articoli 889 - 893[4] del Codice di procedura civile polacco.

1. Giurisdizione dell'ufficiale giudiziario

L'attuazione dell'esecuzione forzata di conti bancari è di competenza dell'ufficiale giudiziario la cui giurisdizione generale è quella del distretto di residenza o sede legale del debitore. Ai sensi dell'Articolo 8 comma 6 della Legge sugli ufficiali giudiziari e l'esecuzione forzata, per l'attuazione dell'esecuzione forzata di conti bancari il creditore ha il diritto di scegliere un ufficiale giudiziario nel territorio della Repubblica polacca.

2. Pignoramento di conti bancari

Nell'attuazione di una misura esecutiva per debiti relativamente a conti bancari, compresi i libretti di risparmio, l'ufficiale giudiziario è tenuto a:

  • 1) inviare presso la filiale o altra sede dell'istituto di credito, in cui il debitore sia titolare di conto, una notifica del pignoramento del debito monetario del suddetto, risultante dalla titolarità di un conto bancario, compresi i libretti di risparmio, fino all'ammontare del debito, soggetto all'esecuzione e ai costi dell'esecuzione, e vieta all'istituto bancario di effettuare qualunque pagamento da tali conti senza il consenso dell'ufficiale giudiziario fino all'ammontare dell'importo pignorato, ordinando all'istituto di trasferire immediatamente l'importo pignorato a saldo del debito, oppure di notificare all'ufficiale giudiziario qualsivoglia ostacolo che impedisca tale trasferimento entro sette giorni; detta notifica è altresì valida in mancanza di conto bancario, o libretto di risparmio;
  • 2) notificare al debitore il pignoramento del suo debito presso il conto bancario di cui è titolare, compresi i libretti di risparmio, mediante consegna al debitore di copia della notifica indirizzata all'istituto di credito riguardante il divieto di effettuare pagamenti da conti bancari, compresi i libretti risparmio.

Contestualmente, l'ufficiale giudiziario invia al creditore copia della notifica consegnata alla banca.

In caso il debito presso un conto bancario, incluso un libretto di risparmio, sia pignorato mediante due o più misure di esecuzione forzata, e l'importo detenuto sul conto non sia sufficiente al pagamento di tutti i creditori, la banca proroga il pagamento degli importi pignorati inviandone notifica all'ufficiale giudiziario incaricato. La banca liquida il pagamento dei debiti pignorati previo trasferimento di tutta la documentazione all'ufficiale giudiziario incaricato della misura esecutiva successiva, ai sensi dell'art. 773 [1] CCP.

Il pignoramento di debiti su conto bancario del debitore, compresi i libretti di risparmio, acquista validità dal momento della notificazione alla banca del divieto di effettuare pagamenti da tali conti, divieto che comprende anche importi non detenuti in quel momento su conto bancario, compresi i libretti di risparmio, ma che vengano corrisposti sul conto bancario successivamente al pignoramento. Il divieto di effettuare pagamenti da conti bancari soggetti a pignoramento non si applica ai pagamenti retributivi correnti o a pagamenti di tasse e altri obblighi di legge, così come a pagamenti per obblighi di mantenimento e a rendite alimentari a titolo di risarcimento già passati in giudicato - per importo equivalente alla retribuzione media calcolata sul trimestre precedente, pubblicata dal Presidente dell'Ufficio Centrale di Statistica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica polacca "Monitor Polski". Il pagamento della retribuzione avviene al momento della presentazione all'ufficiale giudiziario di una copia del libro paga o altra prova autorevole e, nel caso di pagamenti per gli obblighi di mantenimento e di rendite alimentari, di un titolo esecutivo che dichiari l'obbligo del debitore di versare tali mantenimenti o rendite.

L'istituto di credito effettua tali pagamenti previo consenso dell'ufficiale giudiziario. I pagamenti per gli obblighi di mantenimento e di rendite alimentari sono effettuati nei confronti dei soggetti beneficiari.

3. Pignoramento di conto cointestato

In base a titolo esecutivo emesso nei confronti del debitore, l'attuazione del pignoramento è consentita presso un conto cointestato di cui egli sia titolare insieme a parti terze. Le misure esecutive ulteriori saranno eseguite nei riguardi di tale conto cointestato per la quota spettante al debitore in conformità alle disposizioni del contratto che regola la gestione del conto, che il debitore è tenuto a consegnare all'ufficiale giudiziario entro una settimana dal pignoramento. Le disposizioni in materia di manifestazione patrimoniale trovano applicazione in conformità a queste. In caso tale contratto non stabilisca la quota di ciascuno dei titolari del conto cointestato, o qualora il debitore non fornisca il contratto, si presume che si tratti di quote paritarie. Una volta accertata la quota relativa al debitore, le rimanenti sono escluse dalla misura esecutiva.

In caso venga pignorato un conto cointestato riguardante soci di una società di persone di diritto civile, l'ufficiale giudiziario notificherà il pignoramento agli altri soci.

4. Conto cointestato tra coniugi

Sulla base di un titolo esecutivo emesso nei confronti di un debitore coniugato, il pignoramento può trovare attuazione anche presso il conto cointestato tra coniugi.

La situazione di cui sopra non esclude che il legale del coniuge non esecutato possa presentare opposizione richiedendo l'esclusione di tale conto dalla misura esecutiva, nel caso in cui in esso siano depositati redditi non derivanti da patrimonio privato del debitore o da sue retribuzioni, o che siano redditi derivanti da altre attività del debitore aventi fini di lucro o da guadagni su diritti d'autore e diritti connessi, diritti di proprietà industriale e diritti di autori terzi.

5. Responsabilità per danno

Una banca che violi le disposizioni riguardanti i suoi obblighi connessi all'esecuzione di conti bancari, compresi i libretti di risparmio, è ritenuta responsabile per qualsiasi danno subito dal creditore a seguito di ciò. Tali disposizioni sanzionatorie vengono applicate di conseguenza anche per i dipendenti della banca che si siano resi colpevoli di un pagamento illecito da un conto bancario pignorato, compreso un libretto di risparmio.

6. Redditi depositati su conti esenti dall'esecuzione forzata

Le questioni riguardanti la tutela dei redditi presso conti bancari sono regolate in base alla Legge bancaria del 29 agosto 1997.

L'Articolo 54 della Legge bancaria dispone che tutti i redditi presenti in:

  • 1. libretti di risparmio,
  • 2. libretti di risparmio e conti correnti,
  • 3. e presso conti di deposito a termine fisso di un soggetto, indipendentemente dal numero di contratti conclusi, sono esenti da esecuzione forzata sulla base di un ordine di esecuzione giudiziario o amministrativo per un importo pari a tre volte la retribuzione media del settore privato, senza comprendere il pagamento di premi derivati da profitti, come pubblicato dal Presidente dell'Ufficio Centrale di Statistica per il periodo immediatamente precedente la data del titolo esecutivo.

I redditi accumulati in libretti di risparmio, in conti correnti con libretti di risparmio e in determinati conti di deposito a termine detenuti da alcuni soggetti sono esenti da pignoramento per l'importo di cui sopra, indipendentemente dal numero dei comproprietari di tali conti.

Esecuzione forzata di altri crediti

L'esecuzione forzata di altri crediti è regolata in conformità alle disposizioni di cui agli Articoli 895 - 908 del Codice di procedura civile polacco.

1. Giurisdizione dell'ufficiale giudiziario

L'attuazione dell'esecuzione forzata verso altri crediti è di competenza dell'ufficiale giudiziario la cui giurisdizione generale è quella del tribunale del distretto di residenza del debitore e, laddove non sia possible tale designazione, dell'ufficiale giudiziario la cui azione sia di competenza del tribunale generale del soggetto che reclama il credito. Non risultando tali presupposti, la competenza passa all'ufficiale giudiziario del tribunale presso il cui distretto è ubicato il bene o il diritto in questione. In caso l'esercizio di un diritto sia connesso al possesso di un atto, l'ufficiale giudiziario competente dell'esecuzione forzata sarà quello del tribunale in cui si trova detto atto. Ai sensi dell'Articolo 8 comma 6 della Legge sugli ufficiali giudiziari e l'esecuzione forzata, per l'attuazione dell'esecuzione forzata di altri crediti il creditore ha il diritto di scegliere un ufficiale giudiziario nel territorio giurisdizionale della Repubblica polacca.

Sulla base di un'istanza di attuazione di un'esecuzione forzata di beni immobili, l'ufficiale giudiziario potrà inoltre pignorare crediti o altri diritti di proprietà riferiti al possesso di un atto, laddove tale atto sia in possesso del debitore.

2. Pignoramento

L'ufficiale giudiziario attua l'esecuzione forzata di un credito mediante pignoramento. A tal fine egli:

  • 1) notifica al debitore il divieto di accettare alcuna dichiarazione, di cedere il credito pignorato e la garanzia posta su di esso;
  • 2) intima al debitore esecutato di non versare la liquidazione dovuta al creditore bensì di inoltrarla all'ufficiale giudiziario stesso o presso il conto deposito del tribunale.

Contestualmente al pignoramento, l'ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di rendere, entro il termine di una settimana, una dichiarazione in cui risulti:

  • 1) se e in quale misura il debito pignorato lo riguardi, oppure se egli rifiuta il pagamento e per quali motivazioni;
  • 2) se ci siano terze parti che rivendichino lo stesso credito e se inoltre vi siano o vi siano state altre eventuali azioni pendenti su tale credito e presso quali tribunali o enti, ed infine se e per quali crediti sia stata condotta un'eventuale esecuzione forzata sul credito esecutato da parte di altri creditori.

3. Attuazione del pignoramento

Il pignoramento viene eseguito mediante notifica al debitore del titolo esecutivo riguardante l'esecuzione forzata. In caso sia necessaria una registrazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari, il credito risulta pignorato nel momento della registrazione o della presentazione della richiesta dell'ufficiale giudiziario presso tale ufficio. Tuttavia, anche in questo caso, il pignoramento diviene effettivo al momento della notifica del titolo esecutivo al debitore esecutato, in caso tale notifica sia avvenuta in precedenza.

Il pignoramento di importi che vengono versati periodicamente può avere effetto anche sui pagamenti futuri.

4. Pignoramento di un credito la cui garanzia viene resa pubblica attraverso la sua registrazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari o attraverso la presentazione di un atto presso tali registri

Al fine di pignorare un credito la cui garanzia sia resa pubblica attraverso la sua registrazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari o attraverso la presentazione di un atto presso tali registri, l'ufficiale giudiziario, contestualmente alla notificazione del titolo esecutivo al debitore esecutato e al debitore del credito pignorato, invia al tribunale competente per la Conservatoria dei registri immobiliari una richiesta di iscrizione o di presentazione della domanda nei suoi registri.

In caso presso la Conservatoria dei registri immobiliari sia presente una registrazione, o risultino atti in base ai quali tale richiesta non possa essere accettata, il tribunale competente per la Conservatoria notificherà ciò al creditore e all'ufficiale giudiziario fissando un termine entro il quale saranno tenuti a rimuovere l'impedimento. Tale intervento è responsabilità del creditore. A tal fine, il creditore potrà esercitare i diritti del debitore. Su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario raccoglierà la documentazione necessaria dal debitore.

Dopo scadenza infruttuosa del termine stabilito, il giudice respingerà l'istanza dell'ufficiale giudiziario, il quale dovrà interrompere l'esecuzione forzata. Se viceversa il creditore agirà entro il termine stabilito al fine di rimuovere l'impedimento, l'istanza non verrà respinta e la misura esecutiva non verrà interrotta fintanto che tale azione sia portata avanti.

Laddove per preservare la misura esecutiva sia necessaria una registrazione presso la Conservatoria dei registri immobiliari, l'ufficiale giudiziario raccoglierà la documentazione necessaria dal debitore e inoltrerà per suo conto una richiesta di registrazione, come pure una richiesta contestuale di iscrizione di pignoramento.

5. Pignoramento di un credito tutelato da garanzia, pegno o pegno registrato

Nel pignorare un credito tutelato da garanzia, pegno o pegno registrato, l'ufficiale giudiziario, su istanza del creditore, è tenuto a notificare anche al detentore o al garante di tale bene gravato da garanzia che il debitore non deve effettuare la prestazione sul credito gravato da pegno.

6. Pignoramento di credito pecuniario associato ad un titolo

Il pignoramento di un credito associato al possesso di un documento avviene prelevando tale documento presso:

  • 1. il debitore
  • 2. o un terzo.

Senza il possesso del documento relativo, il pignoramento del credito non è attuabile.

Quote azionarie, obbligazioni, cambiali, assegni e obbligazioni ipotecarie sono esempi di tali documenti.

Un credito associato al possesso di un titolo è posto sotto pignoramento prelevando il documento presso il debitore o presso terzi. Tale credito viene successivamente pignorato attraverso l'iscrizione nel registro del primo pignoramento. L'ufficiale giudiziario notificherà al creditore il debitore per il quale la misura esecutiva è sospesa e il debitore del credito pignorato, notificandolo altresì ai creditori precedenti di eventuali ulteriori pignoramenti. L'ufficiale giudiziario intimerà al debitore del credito pignorato associato al possesso del titolo di versare l'importo dovuto, e in caso il debito debba essere versato alla sua scadenza, il debitore adempirà a tale scadenza. Inoltre, su istanza del creditore, il debitore o, ex officio, l'ufficiale giudiziario, attuerà delle misure conservative, se del caso. Titoli costituiti in pegno non inseriti in un conto di garanzia possono essere venduti dall'ufficiale giudiziario attraverso una società di investimenti. Le vendite effettuate in base a questa procedura possono avvenire entro un mese dalla data del pignoramento. Previo consenso del debitore, la vendita può essere effettuata anche successivamente a tale termine. Per la determinazione del prezzo di vendita si darà incarico ad un perito. Previo consenso del debitore, sarà possibile fissare un prezzo di vendita su sua stessa indicazione. Qualora il debitore di una cambiale non versi l'importo dovuto, vedrà tale cambiale posta in vendita dall'ufficiale giudiziario. La girata apposta dall'ufficiale giudiziario ha effetto di convalida scritta del debitore. In caso la cambiale riporti la dicitura "non trasferibile" o altra riserva similare, l'ufficiale giudiziario potrà rimettere la cambiale al compratore solo nella forma e con l'effetto previsto dalle disposizioni sul trasferimento dei crediti.

7. Pignoramento di un credito che abbia come oggetto la prestazione basata su obbligazione alternativa con diritto di scelta riservato al debitore

In caso di credito pignorato il cui oggetto era una prestazione basata su un'obbligazione alternativa con il diritto di scelta riservato al debitore esecutato, tale diritto viene trasferito al creditore qualora il debitore chiamato dall'ufficiale giudiziario ad effettuare una scelta non eserciti questo diritto entro il termine di una settimana.

8. Pignoramento di un credito basato su una prestazione reciproca del debitore esecutato nei confronti del quale viene attuata una misura esecutiva per il rilascio del bene in suo possesso

Se l'obbligazione del debitore esecutato dipende da una prestazione reciproca del debitore nei cui confronti viene attuata una misura esecutiva per il rilascio di beni in suo possesso, e l'obbligo di rilascio è stato sancito mediante sentenza passata in giudicato o mediante altro titolo esecutivo, l'ufficiale giudiziario preleverà il titolo esecutivo dal debitore esecutato e, all'apposizione della clausola esecutiva, ritirerà il bene presso il debitore soggetto a pignoramento, in caso ciò si renda necessario ad ottenere la prestazione da parte del debitore esecutato.

9. Vendita di altri crediti

Esistono due procedure per la vendita di altri crediti:

  • 1. Vendita all'asta
  • 2. Vendita consensuale

Dette procedure vengono applicate qualora il credito sia difficilmente recuperabile. La natura del credito deve permetterne la vendita. Il credito viene posto in vendita su istanza del creditore.

Vendita all'asta di altri crediti

Un credito viene venduto all'asta condotta in conformità con le disposizioni relative all'esecuzione forzata di beni immobili. Il prezzo iniziale ammonta alla metà dell'importo calcolato sul credito pignorato e agli interessi dovuti calcolati a decorrere dalla sua data di scadenza fino alla data dell'asta. La vendita non può essere effettuata al di sotto del prezzo iniziale.

Vendita consensuale di altri crediti

Basi per la vendita consensuale di altri crediti

  • 1. Debita istanza del creditore
  • 2. Indicazione del prezzo di vendita da parte del debitore
  • 3. Il consenso del debitore alla vendita volontaria non è necessario qualora il credito fosse dovuto precedentemente alla data di pignoramento. In questo caso, il prezzo di vendita non può essere inferiore al 60% della valutazione più gli interessi calcolati alla data di vendita.

10. Nomina di un fiduciario o amministratore

Se, dopo il pignoramento di un credito, le prestazioni dovute dal debitore o dal creditore richiedono l'intervento di un fiduciario o amministratore designato, il tribunale, su istanza del debitore o del creditore, provvederà alla nomina di un fiduciario o amministratore, oppure ordinerà la vendita del diritto, a seconda dei casi. Tale sentenza del tribunale può essere appellata.

Le disposizioni in materia amministrativa nel quadro della procedura dell'esecuzione e della vendita di beni immobili trovano applicazione in conformità a queste.

Esecuzione forzata di altri diritti di proprietà

L'esecuzione su altri crediti è regolata in conformità alle disposizioni di cui agli Articoli 909 - 912 del Codice di procedura civile polacco.

1. Giurisdizione dell'ufficiale giudiziario

Le disposizioni relative all'esecuzione forzata di crediti vengono applicate di conseguenza nell'esecuzione di altri diritti di proprietà, salvo quanto diversamente disposto nello specifico. L'esecuzione forzata di altri diritti di proprietà è una procedura a carattere autonomo. L'attuazione dell'esecuzione forzata verso altri diritti di proprietà è di competenza dell'ufficiale giudiziario la cui giurisdizione generale è quella del tribunale del distretto di residenza del debitore esecutato e, laddove non sia possibile tale designazione, è di competenza dell'ufficiale giudiziario del tribunale che ha giurisdizione generale per il soggetto obbligato nei confronti del debitore. In sua mancanza, la competenza di attuazione dell'esecuzione forzata spetterà all'ufficiale giudiziario del tribunale situato nella regione in cui si trova l'oggetto della prestazione o il diritto. In caso l'esecuzione di un diritto sia connessa al possesso di un documento, sarà competente per l'attuazione della stessa l'ufficiale giudiziario del tribunale nella cui regione si trova detto titolo. Ai sensi dell'Articolo 8 comma 6 della Legge sugli ufficiali giudiziari e l'esecuzione forzata, per l'attuazione dell'esecuzione forzata su altri crediti il creditore ha il diritto di scegliere un ufficiale giudiziario nel territorio giurisdizionale della Repubblica polacca.

Sono oggetto di esecuzione forzata di altri diritti di proprietà i seguenti diritti:

  • Diritti trasferibili
  • Altri Diritti rispetto ai crediti.

Si noti che le disposizioni in materia di esecuzione forzata di altri diritti non si applicano all'esecuzione di diritti di proprietà regolati da disposizioni specifiche. Si possono enunciare come esempi le esecuzioni forzate di beni immobili, di beni mobili e di usufrutti perpetui.

L'esecuzione forzata di altri diritti di proprietà si applica alla vendita di quote di una società a responsabilità limitata, alla vendita di diritti incorporati in azioni (emesse da società per azioni e società in accomandita semplice), ai diritti incorporati in obbligazioni, alle obbligazioni ipotecarie, ai diritti d'autore, ai diritti di brevetto, ai diritti alla tutela di progetti di pubblica utilità, ai diritti di registrazione di un motivo decorativo, ai diritti di registrazione di un marchio, ai diritti di registrazione di una topografia a circuito integrato, ai diritti dei quali il debitore è titolare in virtù del ritiro da una società di persone di diritto civile o della dissoluzione di una società di diritto civile, ai diritti in base ai quali il debitore può chiedere la distribuzione patrimoniale.

2. Pignoramento di un diritto

L'ufficiale giudiziario può condurre un'esecuzione forzata sui diritti di proprietà mediante pignoramento di un diritto. A tale scopo, l'ufficiale giudiziario dovrà:

  • 1) notificare al debitore che non ha la facoltà di disporre, gravare o esercitare il diritto pignorato, o ricevere alcuna prestazione per la quale egli abbia titolo in virtù di tale diritto;
  • 2) notificare all'obbligato del debitore in base al diritto pignorato che non potrà adempiere alla sua obbligazione verso il debitore e dovrà pagare ogni prestazione derivante da esso all'ufficiale giudiziario o presso il conto deposito del tribunale, e intimare detto obbligato a rendere entro il termine di una settimana una dichiarazione in cui indica se ci siano terze parti che rivendicano crediti sullo stesso diritto, se inoltre vi siano altre azioni pendenti su tale diritto pignorato e presso quali tribunali o enti, ed infine se e per quali richieste sia stata condotta un'eventuale esecuzione forzata sul diritto stesso.

Il diritto si ritiene pignorato alla data di notifica al soggetto obbligato verso il debitore in virtù del diritto pignorato. Tuttavia, nel caso in cui tale notifica di pignoramento sia stata consegnata al debitore in precedenza, gli effetti del pignoramento stesso hanno validità per il debitore a decorrere dal suo ricevimento di tale notifica.

Qualora il diritto di proprietà posto sotto pignoramento è tale per cui non vi è alcun soggetto obbligato verso il debitore, il pignoramento è attuato alla consegna della notifica al debitore.

In relazione a chiunque sia a conoscenza dell'inizio dell'esecuzione forzata, gli effetti del pignoramento hanno validità a decorrere dal momento in cui tali soggetti ne siano venuti a conoscenza, indipendentemente dal fatto che la notifica sia stata consegnata o meno.

3. Pignoramento di un diritto di brevetto

Nel pignorare un diritto di brevetto, un diritto di protezione per un modello industriale, un diritto per la registrazione di un motivo decorativo, un diritto per la registrazione di un marchio, un diritto per la registrazione di una topografia di circuito integrato, l'ufficiale giudiziario invia all'Ufficio Brevetti della Repubblica polacca una domanda per l'inserimento di informazioni sul pignoramento in un registro apposito.

4. Diritti basati su un diritto pignorato

In virtù di un pignoramento, il creditore può esercitare tutti i diritti di proprietà del debitore sulla base del diritto pignorato che si rendano necessari a liquidare il creditore stesso per mezzo del pignoramento. Il creditore può inoltre intraprendere ogni azione che ritenga necessaria a trattenere tale diritto.

In caso si renda necessario l'esercizio di diritti basati sul diritto pignorato che non siano contemplati sopra, il giudice designerà un amministratore su istanza del debitore o del creditore oppure ex officio. Le disposizioni sull'amministrazione in materia di esecuzione forzata di beni immobili trovano applicazione nei confronti dell'amministratore in conformità a queste.

5. Ambito del pignoramento

Il pignoramento di un diritto copre inoltre altri debiti e crediti per i quali il debitore ha titolo in base al diritto pignorato, anche in caso essi si manifestino dopo il pignoramento.

6. Notificazione di pignoramento presso il registro del tribunale

Qualora il pignoramento riguardi la quota azionaria di un socio presso una società commerciale o di persone, o i diritti di un azionista che possiede una quota in una società che tale azionista può cedere, o ancora i diritti di proprietà di un azionista, l'ufficiale giudiziario notificherà il pignoramento alla società riportandolo inoltre sul registro del tribunale.

7. Valutazione di un diritto pignorato

L'ufficiale giudiziario designa un perito perché valuti il diritto pignorato. La valutazione di un esperto non è necessaria se le parti hanno convenuto sul valore del diritto pignorato o se, entro tre mesi precedenti al pignoramento, tale diritto sia stato periziato ai fini della commercializzazione o il suo valore sia stato determinato nell'ambito di un contratto commerciale. In tal caso, il valore del diritto si presume essere il valore deciso all'unanimità dalle parti, o nell'ambito di un qualsiasi precedente accordo o perizia.

8. Descrizione di un diritto pignorato

Su richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario redige una descrizione del diritto di proprietà pignorato.

La descrizione redatta dall'ufficiale giudiziario comprende, ma non è limitata a:

  • 1) La tipologia del diritto pignorato;
  • 2) La designazione dei soggetti autorizzati e della natura dei loro diritti, o la dichiarazione sull'assenza di informazioni che li riguardino;
  • 3) La designazione dei soggetti obbligati, se del caso, e il genere dei loro obblighi;
  • 4) In caso di controversia sul contenuto del diritto o sulla natura dei diritti, il genere di controversia, i soggetti che perseguono tali richieste o la designazione del tribunale o altro organo dinanzi al quale pende la controversia.

9. Indennizzo del creditore

Mediante adempimento di una prestazione in virtù del diritto pignorato

Qualora una prestazione dovuta derivi da un diritto pignorato, l'ufficiale giudiziario intimerà al debitore pignorato di adempiere a tale prestazione a favore del creditore o dell'ufficiale giudiziario stesso.

Da utili

La liquidazione del creditore in base al diritto pignorato si effettua dagli utili, qualora tale diritto generi utili. Si può qui portare come esempio l'utile derivante dall'utilizzo di un brevetto pignorato. La liquidazione tramite utile si attua mediante ingiunzione al debitore del credito pignorato di trasferire l'utile generato da tale diritto. Laddove ciò non fosse possibile, la liquidazione tramite utile si pone in essere attraverso l'esecuzione da parte di un amministratore imposto per legge.

Dall'esercizio di un diritto

Il creditore può essere liquidato mediante l'esercizio del diritto pignorato. Esso generalmente si esercita con l'ingiunzione al debitore pignorato di liquidare il credito basato su quel diritto. Laddove ciò non fosse possibile, la liquidazione si pone in essere attraverso l'esecuzione da parte di un amministratore imposto per legge.

Dalla vendita di un diritto pignorato

Tramite asta pubblica

Il diritto viene venduto attraverso un'asta condotta in conformità alle disposizioni sull'esecuzione forzata di immobili.

Vendita volontaria

Se non diversamente stabilito da disposizioni specifiche, l'ufficiale giudiziario può vendere il diritto pignorato per mezzo di una vendita volontaria ad un prezzo non inferiore al 75% del prezzo stimato. La vendita non può avere luogo prima del quattordicesimo giorno dalla perizia.

Su richiesta del debitore e previo consenso del creditore, la vendita può avvenire senza la perizia sul diritto. La vendita può avvenire al prezzo indicato dal debitore, se in tal modo non si violino gli interessi dei creditori. Il debitore deve indicare il prezzo minimo al di sotto del quale la vendita non può aver luogo. Il debitore può designare l'acquirente o alcune persone autorizzate all'acquisto e l'ordine in cui esse possono proporre un'offerta.

In caso la vendita non avvenga entro una settimana dalla data in cui il creditore ha dato il proprio consenso, l'ufficiale giudiziario vende il diritto pignorato all'asta, a meno che il creditore non avalli una nuova vendita privata.

10. Esecuzione forzata di titoli

1. L'ufficiale giudiziario procederà all'esecuzione forzata degli strumenti finanziari immessi in un conto titoli o altro conto attraverso il pignoramento. A tal scopo, egli dovrà:

  • a. Notificare al debitore il divieto di accettare o di cedere qualsiasi corrispettivo in denaro derivante dagli strumenti finanziari o dal patrimonio presente nel conto, salvo gli ordini indicati all'Articolo 2;
  • b. Intimare all'intermediario presso cui il debitore ha un conto di non eseguire gli ordini del debitore, salvo quelli indicati all'Articolo 2, o di non erogare al debitore i contanti depositati sul suo conto, depositando invece gli importi pignorati presso l'ufficiale giudiziario o il conto deposito del tribunale relativamente all'ammontare del credito pignorato.

2. In caso gli importi depositati sul conto del debitore non siano sufficienti a coprire il credito pignorato, l'intermediario presso cui il debitore detiene il conto gli intima di effettuare un immediato ordine di vendita entro tre giorni, al fine di indennizzare il creditore per un mese, indicando quali degli strumenti finanziari depositati debbano essere oggetto dell'ordine di vendita. Se gli strumenti finanziari oggetto dell'esecuzione forzata erano già stato pignorati sulla base di un provvedimento ingiuntivo, l'istruzione del debitore riguardante la loro vendita dovrà effettuarsi dopo la misura esecutiva in atto, qualora l'ordine di vendita stesso sia stato emesso dal debitore entro tre mesi.

3. Se il debitore non esegue l'azione di cui all'Articolo 2 oppure, nonostante essa venga eseguita, la vendita degli strumenti finanziari non abbia luogo, l'ente che gestisce il conto ne invia notifica al creditore entro tre giorni attraverso l'ufficiale giudiziario sul cui conto sono depositati gli strumenti finanziari. Il creditore dà l'ordine di vendita riguardante strumenti finanziari selezionati.

Nel caso in cui il creditore non effettui l'ordine di cui al punto 3 entro due settimane, o se la vendita ordinata da parte del creditore non avvenga entro un anno, l'esecuzione forzata viene interrotta.

Se il pignoramento è stato effettuato per conto di due o più creditori, l'ordine di cui al punto 3 è emesso da un ufficiale giudiziario nominato ai sensi dell'Articolo 908 del Codice di procedura civile polacco, salvo che i creditori presentino unanime richiesta di vendita degli strumenti finanziari. In caso di nomina di un fiduciario, il periodo di due settimane decorre a partire dalla data della sua nomina.

11. Esecuzione forzata di un diritto alla distribuzione patrimoniale

Se il diritto esecutato in base al quale il debitore può chiedere la distribuzione patrimoniale è stato pignorato, il pignoramento include tutto ciò che è attribuibile al debitore in virtù della distribuzione. Se il debitore riceve un immobile o una sua parte proporzionale come risultato della distribuzione, il giudice, dopo aver effettuato la distribuzione stessa, informa del pignoramento l'autorità giudiziaria competente alla Conservatoria dei registri immobilari al fine di inserire tale pignoramento presso detti registri o di presentare la notificazione relativa. Qualora il creditore non richieda l'esecuzione forzata dei beni di pertinenza del debitore entro un mese dal completamento della distribuzione, il patrimonio del quale il creditore non ha richiesto tale esecuzione sarà esente da pignoramento. L'ufficiale giudiziario notificherà ai soggetti indicati dal creditore, e nei confronti dei quali il debitore ha il diritto di chiedere la distribuzione patrimoniale, il pignoramento del diritto in base al quale il debitore ha titolo per tale richiesta.