Scheda 1 – I presupposti per l’applicazione di un processo esecutivo
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Quale procedura deve intraprendere l’istante per obbligare il debitore a saldare il suo debito?
Sebbene ogni paese europeo assicuri all’istante il “diritto di costituirsi in giudizio”, tale diritto risulterebbe fittizio in assenza di garanzie che la decisione produca gli effetti attesi.
Il diritto di esecuzione è pertanto un’estensione naturale del diritto di costituzione in giudizio.
Nondimeno, prima di poter ricorrere per ottenere l’attuazione di una procedura di esecuzione forzata contro un soggetto inadempiente, occorre soddisfare talune condizioni previste dal Codice Giudiziario del Belgio:
- il creditore deve essere in possesso di una decisione o di un titolo esecutivo;
- il titolo esecutivo deve essere stato ufficialmente notificato e, in linea generale, deve essere stata data notificazione dell’atto di precetto;
- il credito istituito dal titolo deve essere certo, liquido ed esigibile.
1. UN TITOLO CHE SIA … ESECUTIVO
Articolo 1494 (Codice Giuridico belga): “Non è ammesso il pignoramento di beni mobili o immobili oggetto di un procedimento esecutivo se non in forza di un titolo esecutivo (...).”
Una decisione o un titolo esecutivo sono strumenti che, all’occorrenza, possono essere emanati mediante ricorso a misure di esecuzione forzata in pregiudizio della parte che manchi di adempiere alle proprie obbligazioni.
COSA SI INTENDE PER TITOLO ESECUTIVO?
Un titolo di tale natura può assumere forme diverse:
- Una decisione del tribunale;
- Un verbale di conciliazione;
- Un lodo arbitrale;
- Un atto notarile;
- Un atto amministrativo a cui la legge conferisce efficacia esecutiva.
IL CASO SPECIFICO DI UNA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Quando il titolo esecutivo è una decisione del tribunale, la sua efficacia esecutiva è comunque condizionata, ad esempio, all’apposizione dell’opportuna formula esecutiva, sia in caso di concessione dell’esecuzione provvisoria sia in caso di sentenza passata in giudicato non soggetta a ulteriore ricorso in sede giudiziale ordinaria (opposizione o appello).
Occorre rammentare che le decisioni dichiarate immediatamente eseguibili, anche laddove sia stato presentato ricorso in appello, sono eseguite a rischio della parte procedente. Ne consegue che, qualora venga emanata una sentenza di primo grado impugnata in appello presso un tribunale ordinario, che successivamente ne decida la revocazione, la parte procedente sarà tenuta a ripristinare la condizione originale dei beni pignorati.
In merito al periodo di validità della decisione, il termine di prescrizione è di dieci anni. In talune circostanze, detto periodo può essere prolungato e, in tal caso, valgono i termini delle cause di sospensione o interruzione del periodo di prescrizione.
2. UN TITOLO … CHE SIA STATO NOTIFICATO
Articolo 1495 (Codice Giuridico belga): “Una decisione emanata avverso una parte non può essere eseguita fintantoché detta parte intimata non ne riceva notificazione.”
Tutte le azioni esecutive previste in forza di un provvedimento esecutivo sono attuabili esclusivamente previa notificazione del provvedimento alla parte assoggettata all’esecuzione, al fine di stabilire con certezza che detta parte venga a conoscenza della decisione emanata in suo pregiudizio. Se questo presupposto non sussiste, l’intero procedimento esecutivo perde di efficacia.
Per notificare il titolo, occorre rivolgersi ad un ufficiale giudiziario belga, detto huissier, con giurisdizione territoriale.
L’obbligazione di notificazione non si applica, tuttavia, agli atti notarili poiché si presume che vengano sottoscritti da tutte le parti interessate e che le parti abbiano pertanto preso debito atto del contenuto.
IL CASO PARTICOLARE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE DI UN TRIBUNALE BELGA IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA
Laddove il convenuto risieda in un altro Stato membro, la decisione del tribunale deve essere notificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione, tra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extra-giudiziali in materia civile o commerciale.
Detto regolamento indica svariati canali possibili di comunicazione dell’atto. L’opzione più sicura, in ambito giudiziario, è la seguente: l’istante si reca presso un ufficiale giudiziario belga (in veste di organo mittente nel paese di origine) e richiede la trasmissione della decisione del tribunale da notificare al debitore, unitamente alla documentazione necessaria, tramite la sua controparte con giurisdizione territoriale nel paese di destinazione (in veste di organo ricevente). L’organo ricevente deve quindi predisporre l’effettiva notificazione di tutta la documentazione trasmessa al debitore, in forza della legislazione nazionale vigente nello Stato membro in cui risiede il debitore. L’organo ricevente manterrà inoltre informato l’organo mittente in merito all’esito della procedura.
3. UN TITOLO... IN VIRTÙ DEL QUALE È STATO NOTIFICATO IL PRECETTO
Articolo 1499 (Codice Giuridico belga): Il pignoramento di beni mobili eseguito in forza di una sentenza è preceduto da un’ingiunzione al debitore, notificata almeno un giorno prima del procedimento pignoratizio e, laddove il titolo sia una decisione del tribunale, contenente l’ordine di notificazione del pignoramento se non sia stato già notificato in precedenza.
Articolo 1564 (Codice Giuridico belga): Il pignoramento di beni immobili eseguito in forza di una sentenza è preceduto da un’ingiunzione, notificata direttamente al debitore ovvero presso l’indirizzo effettivo o l’indirizzo predisposto per le notificazioni riportati sul titolo esecutivo.
L’atto di precetto, detto commandement de payer, è un’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario che intima al debitore il pagamento volontario ai sensi del titolo esecutivo, pena l’ottenimento coatto del pagamento a mezzo esecuzione forzata.
L’atto di precetto può essere notificato contestualmente al titolo esecutivo e, comunque, precede il pignoramento di beni mobili e immobili eseguito in forza di una sentenza, fatto salvo il caso del pignoramento presso terzi (saisie-arrêt-exécution).
La notificazione del precetto ha inoltre rilevanza nei casi di esecuzione di provvedimenti cautelari (si veda la Sezione II), poiché detta notificazione converte di per sé il sequestro cautelare in pignoramento in forza di una sentenza, acciocché il richiedente non debba rinnovare le formalità procedurali già espletate nella fase cautelare.
4. UN TITOLO … RELATIVO AD UN CREDITO CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE
Articolo 1494 (Codice Giuridico belga): “Il pignoramento di beni mobili e immobili è attuabile esclusivamente in esecuzione di un titolo esecutivo e per un credito certo ed esigibile.”
Certezza
Un credito certo è un credito che, alla luce dell’istruzione sommaria, è in apparenza sufficientemente fondato ovvero presenta sufficienti elementi di certezza per autorizzare o promuovere una misura cautelare di sequestro.
Un credito condizionato, potenziale o persino conteso (se il contenzioso non appare eccessivamente grave) può quindi giustificare l’attuazione di un provvedimento di sequestro cautelare.
Esigibilità
Un credito è dovuto ed esigibile dal momento in cui il creditore ha facoltà di richiederne il pagamento immediato. Il Codice Giudiziario belga ammette tuttavia un’eccezione a questo principio nel caso di crediti per pagamenti spettanti periodicamente, ad esempio il canone di locazione.
Liquidità
Un credito è liquido, o di fisso ammontare, quando la sua entità pecuniaria è stata determinata o è determinabile.
Misure “cautelari, ossia in che modo l’istante può tutelare i suoi diritti prima di ottenere un titolo esecutivo?
Anche laddove il creditore non abbia ancora ottenuto un titolo esecutivo, egli dispone comunque di risorse alternative. La legislazione belga conferisce al creditore la facoltà, ad esempio, di rivolgersi ad un ufficiale giudiziario per promuovere una misura di sequestro cautelare.
L’obiettivo di questo provvedimento cautelare è molto semplice: impedire al debitore, in un arco di tempo determinato, di liquidare le sue proprietà gestendo discrezionalmente il suo patrimonio. Una misura di questo genere è quindi volta a preservare i beni del debitore nelle loro condizioni correnti onde consentire al creditore di avere il tempo di ottenere un titolo idoneo per la promozione di un’azione esecutiva.
Per presentare ricorso contro la procedura attuativa della misura cautelare, occorre soddisfare condizioni specifiche di duplice natura: condizioni sostanziali e condizioni formali.
1. CONDIZIONI SOSTANZIALI
Le condizioni sostanziali sono due: urgenza e qualità del credito.
URGENZA
Articolo 1413 (Codice Giuridico belga): “Nei casi di urgenza, il creditore ha facoltà di richiedere (...) il sequestro conservativo di beni confiscabili appartenenti al debitore.”
Ciò implica che il sequestro può essere attuato o autorizzato solo se il creditore ritiene che sussistano rischi di pregiudizio per l’azione esecutiva in corso di esame qualora il sequestro non venisse applicato. Più precisamente, l’atteggiamento del debitore o la sua condizione patrimoniale portano ragionevolmente a credere che l’esecuzione di eventuali provvedimenti futuri per il recupero del credito possa essere suscettibile di pregiudizio qualora non venisse attuato il sequestro conservativo dei beni.
La necessità di una misura conservativa viene quindi presa in esame alla luce dell’insolvenza accertata o verosimile del debitore.
A titolo esemplificativo, le seguenti circostanze possono dar luogo all’autorizzazione di un provvedimento conservativo:
il debitore si rende deliberatamente insolvente;
- numerosi elementi tangibili dimostrano che la situazione del debitore è tale da impedirgli di adempiere alle sue obbligazioni finanziarie;
- esaminata la documentazione del caso, il giudice ritiene che il debitore si trovi in una condizione di oggettiva difficoltà (difficoltà costanti o ricorrenti nella corresponsione di pagamenti, irreperibilità del debitore nonostante numerosi solleciti, ecc.)
L’ “urgenza” non è una motivazione adducibile laddove l’istanza del creditore sia fondata sulla mera necessità di disporre di denaro.
QUALITÀ DEL CREDITO
Articolo 1415 (Codice Giuridico belga): “Il sequestro cautelare può essere autorizzato esclusivamente per crediti certi ed esigibili, di ammontare determinato o provvisoriamente determinabile.”
In merito all’applicabilità di queste condizioni, si vedano le precisazioni di cui alla Sezione I.
2. CONDIZIONI FORMALI
Le condizioni formali da soddisfare possono sintetizzarsi nell’obbligo o nell’esenzione dall’obbligo di presentare istanza di autorizzazione presso il Juge des Saisies (Giudice per i sequestri) prima di poter attuare il sequestro cautelare .
SEQUESTRO ATTUATO CON L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE PER I SEQUESTRI
Nella maggioranza dei casi, occorre l’autorizzazione del giudice competente per promuovere una misura di sequestro.
Al fine di ottenere detta autorizzazione, il creditore è tenuto a presentare debita istanza nell’ambito di un procedimento ex parte che ne dispone i dettagli, taluni riguardanti la data di presentazione dell’istanza, l’indicazione dell’identità delle parti, la finalità o le motivazioni a giustificazione dell’istanza, talaltri invece connessi al tipo di sequestro richiesto.
Occorre altresì inoltrare tutta la documentazione di supporto all’istanza per consentire al giudice di emanare una decisione con piena cognizione di causa.
SEQUESTRO ATTUATO SENZA L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE PER I SEQUESTRI
Esistono, tuttavia, alcune circostanze in cui il creditore può richiedere direttamente all’ufficiale giudiziario di promuovere una misura di sequestro cautelare senza l’autorizzazione del giudice:
- il creditore è in possesso di una sentenza emanata presso un tribunale belga, anche laddove non sia immediatamente eseguibile, ovvero di un lodo arbitrale emanato presso una camera arbitrale belga;
- il creditore è in possesso di un lodo arbitrale o sentenza estera, fermo restando il riconoscimento di detta decisione dalla legislazione belga in conformità ai termini di una convenzione conclusa tra il Belgio e il paese di emanazione del lodo o sentenza;
- il creditore è già in possesso di un atto notarile, sebbene privo di formula esecutiva, a patto che l’atto riporti chiaramente l’obbligazione del debitore di pagare un debito di ammontare determinato;
- in caso di diritto di ritenzione (il sequestro di proprietà per garantire il pagamento di pigioni o affitti spettanti);
- in caso di pignoramento presso terzi, se il creditore dispone già di un titolo esecutivo (una sentenza o un atto autentico) ovvero di un semplice accordo tra privati.
Per “accordo tra privati”
si intende “un documento scritto debitamente e propriamente redatto, efficace contro il debitore ed attestante l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile”.
Rientrano nella definizione:
- una cambiale accettata o protestata;
- un assegno;
- un pagherò cambiario;
- un testamento;
- una polizza assicurativa;
- un contratto;
- una fattura.
3. LE CATEGORIE PRINCIPALI DI SEQUESTRO CAUTELARE NEL DIRITTO BELGA
In merito alla conservazione dei beni, il creditore può scegliere tra cinque tipologie di sequestro. Tre di queste hanno una validità di tre anni rinnovabile, senza considerare eventuali ricorsi per ottenerne la sospensione.
Nella sostanza, queste misure sono volte a rendere temporaneamente indisponibili al debitore i beni che ne costituiscono il patrimonio personale.
IL SEQUESTRO DI BENI MOBILI (SAISIE MOBILIÈRE)
Consiste nel sequestro di beni materiali di proprietà del debitore (mobilio, veicoli, ecc.).
IL SEQUESTRO DI BENI IMMOBILI (SAISIE IMMOBILIÈRE)
Consiste nel sequestro di beni immobili del debitore nella forma di proprietà e diritti immobiliari. Si applica altresì al diritto di usufrutto, di enfiteusi e di superficie di cui il debitore è titolare. Per contro, non sono sequestrabili il diritto d’uso e il diritto di abitazione.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI (SAISIE-ARRÊT)
Il pignoramento presso terzi è un procedimento che consente al creditore di sequestrare denaro e beni mobili (azioni, valori mobiliari, ecc.) di proprietà del debitore ma detenuti presso terze parti.
Questa tipologia di sequestro differisce in parte dalle precedenti poiché non coinvolge due sole parti (creditore e debitore), bensì tre: il creditore procedente al pignoramento, il debitore/sequestratario e la terza parte sequestrataria (ossia il debitore del sequestratario).
Il pignoramento presso terzi si applica, in genere, per pignorare il denaro detenuto dal debitore nel suo conto bancario presso un istituto di credito, ovvero per pignorare quote di emolumenti del debitore in possesso del datore di lavoro.
MISURE SPECIFICHE DI SEQUESTRO CAUTELARE
Esistono tre misure ulteriori di sequestro cautelare che, tuttavia, sono di rara applicazione a causa delle loro specificità.
Nella fattispecie:
- Ritenzione (saisie-gagerie), che consente al proprietario o al locatore principale di una proprietà rurale di sequestrare effetti o prodotti aggiunti agli edifici o ai terreni concessi in locazione, qualora sia in arretrato il versamento delle pigioni e degli affitti spettanti.
- Sequestro conservativo in sede di rivendica (saisie-revendication), che conferisce il diritto di seguito sui beni a prescindere dal loro trasferimento a soggetti terzi, per garantire la conservazione di beni personali materiali ed assicurarne la reintegrazione del possesso una volta emanata la decisione in merito alla loro proprietà, possesso o custodia. Questo tipo di sequestro può essere attuato indipendentemente dal detentore corrente dei beni.
- Sequestro di imbarcazioni (a titolo informativo).
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