Scheda 4 – I pignoramento di beni mobili immateriali (Cittadino Scheda)

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L'esecuzione forzata di beni immateriali (denominata anche pignoramento) è una procedura in base alla quale un creditore può ottenere la proprietà di beni non materiali di proprietà del proprio debitore; essa si contrappone alla procedura riguardante beni materiali, che possono essere soggetti a pignoramento standard (si veda la Scheda n. 3 a tal riguardo).

La definizione "beni non materiali" si riferisce a proprietà che possono essere fisicamente prelevate.

Il pignoramento di beni immateriali avviene secondo modalità differenti; le principali sono illustrate nella presente scheda informativa.

A titolo di osservazione introduttiva generale, occorre sottolineare che in questa sede sarà affrontato principalmente il pignoramento esecutivo di beni immateriali.

La presente scheda tratterà :

Norme generali relative al pignoramento nel diritto comune

1. Definizione

Scopo del pignoramento è quello di consentire al creditore il blocco di somme di denaro o di oggetti di proprietà del debitore, mentre sono ancora in possesso di una parte terza (articolo 1445 del Codice giudiziario).

In altri termini, si tratta del pignoramento di beni detenuti da una parte terza ma ancora di proprietà del debitore esecutato, laddove la parte terza ne risulti a sua volta debitrice al debitore. Vale a dire che l'esecutato viene ad essere il debitore del creditore pignorante nonché il creditore della parte terza pignorata.

Es.: Pignoramento della retribuzione di un impiegato (l'esecutato) da parte del proprio datore di lavoro (la parte terza pignorata) versata al creditore (il creditore pignorante).

Es.: Pignoramento effettuato nei confronti di un istituto bancario (la parte terza pignorata) di importi detenuti presso il conto bancario del debitore (l'esecutato) versati al creditore di quest'ultimo (il creditore pignorante).

2. Principio

L'esecuzione forzata consente pertanto al creditore di ottenere il pagamento di importi a lui dovuti attraverso l'ingiunzione nei confronti di una parte terza pignorata al versamento di tali importi presso l'ufficiale giudiziario di competenza, per un ammontare pari al credito dovuto all'esecutato.

Il pignoramento coinvolge quindi tre soggetti:

  • Il creditore pignorante, colui che richiede la misura esecutiva;
  • L'esecutato, creditore o proprietario di beni o importi che vengono posti sotto pignoramento;
  • La parte terza pignorata, debitrice verso l'esecutato contro cui viene attuato il pignoramento.

Sebbene il pignoramento di somme in denaro costituisca l'eventualità più probabile per detto genere di pignoramento (si veda l'esempio al punto A), i casi non si limitano solo a questo.

Può applicarsi anche a beni immateriali appartenenti al debitore che si trovano in possesso di una parte terza.

Il pignoramento potrà tuttavia sortire effetti diversi a seconda che si tratti di beni materiali o immateriali: nel primo esempio, il pignoramento arriva a compimento allorquando il creditore pignorante ottiene l'ammontare dovuto all'esecutato dalla parte terza pignorata; nel secondo esempio, si conclude con la vendita dei beni dell'esecutato che si trovano in possesso di una parte terza pignorata e con la liquidazione del creditore pignorante tramite quanto realizzato con la vendita.

Gli articoli da 1409 a 1412 del Codice giudiziario dispongono inoltre in materia di pignorabilità parziale o totale e di impignorabilità di alcune tipologie di beni in denaro appartenenti al debitore che costituiscono l'importo minimo di sussistenza del debitore e della sua famiglia (es.: stipendio, rimborsi, reddito supplementare, indennità, ecc.)

3. Effetti dell'indisponibilità da pignoramento

L'applicazione di un pignoramento ha come effetto immediato il rendere indisponibili le somme e i beni che la parte terza pignorata deve all'esecutato ed impedirgli così di effettuare qualsiasi pagamento (art. 1451 e art. 1540 del Codice giudiziario).

Alla parte terza pignorata non è pertanto consentito scaricare la propria responsabilità sull'esecutato o persino effettuare pagamenti verso uno degli altri creditori dell'esecutato medesimo. Alla parte terza pignorata non è altresì consentito compensare il proprio debito nei confronti dell'esecutato mediante un credito da parte di quest'ultimo.

4. Norme speciali sul sequestro conservativo (articoli da 1445 a 1460 del Codice giudiziario)

In caso di sequestro conservativo, esso può essere messo in atto senza autorizzazione giudiziaria, non solo da un creditore titolare di un diritto reale ma anche in base ad un mero diritto privato e a rischio del creditore stesso.

Tale diritto deve basarsi su un documento formalmente corretto, eseguibile nei confronti dell'esecutato e che attesti un credito certo, dovuto ed esigibile.

In assenza di detto diritto, il pignoramento deve essere richiesto unilateralmente, in conformità agli articoli 1417 e 1418 del Codice giudiziario.

5. Norme speciali sul pignoramento (articoli da 1539 a 1544 del Codice giudiziario)

Un creditore titolare di un diritto esecutivo può ottenere che l'ingiunzione della misura esecutiva venga notificata da un ufficiale giudiziario presso una parte terza per quanto attiene a importi e beni che quest'ultima deve al proprio debitore.

Dettagli dell'atto di pignoramento

L'atto che riporta la misura esecutiva deve contenere, oltre ai requisiti formali comuni ad ogni atto di pignoramento che venga notificato, le disposizioni di cui agli articoli da 1452 a 1455 del Codice giudiziario (capitolo sulle ordinanze di sequestro conservativo) e all'articolo 1543 del Codice giudiziario (capitolo sulle ordinanze di esecuzione forzata); ai sensi dell'articolo 1539, comma 4 del Codice giudiziario.

Analogamente, è opportuno notare che la notifica dell'atto di pignoramento deve contenere anche un avviso alla parte terza pignorata, la quale è tenuta ad adempiere a tali disposizioni.

Avviso di pignoramento al debitore esecutato

L'avviso dell'atto di pignoramento deve essere inoltrato al debitore esecutato entro un termine di otto giorni. A pena di nullità, pur non essendo soggetto a decadenza dei termini, questo lasso di tempo deve comunque influire sul corretto funzionamento della misura di esecuzione.

Opposizione del debitore esecutato

L'articolo 1541 del Codice giudiziario dà facoltà al debitore esecutato di opporsi al pignoramento entro quindici giorni dalla notifica.

Tale opposizione deve essere effettuata nel rispetto delle norme ordinarie, attraverso un atto di citazione notificato al creditore pignorante su richiesta dell'esecutato, con ingiunzione a comparire davanti al giudice dell'esecuzione competente per il territorio interessato, ossia il giudice del luogo di residenza dell'esecutato o del luogo di esecuzione, qualora il debitore sia domiciliato all'estero o non abbia residenza conosciuta in Belgio.

In tale contesto, il debitore può addurre eventuali motivazioni procedurali o sostanziali.

Obblighi della parte terza pignorata

Gli obblighi della parte terza pignorata sono stabiliti, in linea di principio, sulla base della sua dichiarazione, che deve essere effettuata in conformità con le regole e le forme previste dal Codice giudiziario.

La parte terza pignorata, infatti, non soltanto è tenuta a custodire i beni pignorati e a non effettuare alcun pagamento, ma ai sensi dell'articolo 1540 del Codice giudiziario, deve anche dichiarare quanto dovuto all'esecutato.

Analogamente, è tenuta ad informare il creditore pignorante e il debitore esecutato, su loro richiesta e nelle stesse modalità, circa gli importi e i beni, che ne accrescono le proprietà, esistenti al momento della prima o precedente dichiarazione (art. 1455 del Codice giudiziario).

Esazione da parte dell'ufficiale giudiziario ed effetti relativi all'esecutato

In caso di pignoramento presso terzi, la parte terza pignorata dovrà versare la liquidazione all'ufficiale giudiziario e non al creditore pignorante, affinché sia l'ufficiale giudiziario a gestire la procedura relativa alla distribuzione della liquidazione, se del caso.

Il debitore esecutato sarà sollevato dalle proprie obbligazioni nei confronti del creditore pignorante nella misura in cui i pagamenti ricevuti da quest'ultimo nell'ambito del pignoramento presso terzi abbiano portato ad una distribuzione della liquidazione tramite procedura contributiva.

Distribuzione per contributo

La distribuzione per contributo regola la distribuzione di quanto realizzato in seguito a esecuzione forzata (art. 1627 et seq. del Codice giudiziario).

Nel caso in questione ci si riferisce alla distribuzione effettuata tra i creditori concorrenti delle somme realizzate mediante la vendita dei beni immateriali o degli importi pignorati.

Delegazione di pagamento

Parallelamente al pignoramento di diritto ordinario, il legislatore ha introdotto una speciale procedura denominata delegazione di pagamento degli importi, in cui ai creditori di crediti di mantenimento è concesso il ricorso sulla base di determinate circostanze (art. 221 del Codice civile e art. 1280 comma 5 del Codice giudiziario).

La delegazione di pagamento può essere definita come "l'autorizzazione giudiziaria concessa al creditore di crediti di mantenimento ad ottenere direttamente, con l'esclusione del debitore, alle condizioni ed entro i limiti fissati dalla sentenza, le entrate del debitore o qualsiasi altra somma dovuta a quest'ultimo da parte di un terzo".

Pignoramento di tasse sul reddito

Il pignoramento di tasse sul reddito è una forma semplificata di misura esecutiva, nel senso che la notifica del pignoramento può avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno effettuata attraverso il servizio postale a cura dell'ente competente, e in tal senso non necessita dell'intervento dell'ufficiale giudiziario.

L'articolo 164 del regio decreto n. 92 concernente l'applicazione del Codice delle imposte sui redditi stabilisce che, eccettuate alcune caratteristiche particolari di questo provvedimento di natura fiscale, in questo caso sono applicabili le disposizioni generali del Codice giudiziario valide in caso di pignoramento, fermo restando che l'importo del pignoramento deve essere consegnato al funzionario competente e non più all'ufficiale giudiziario.

Pignoramento per il recupero di sanzioni pecuniarie di natura penale

In virtù dell'articolo 299, comma 1, della legge del 27 dicembre 2006 contenente disposizioni varie (I), l'esattore di entrate derivanti da proprietà dello Stato/Corona e/o da sanzioni pecuniarie di natura penale, senza aver preventivamente dato comunicazione della sentenza o decreto che dispone la misura esecutiva, può procedere, mediante lettera raccomandata inviata tramite servizio postale, al pignoramento presso una parte terza degli importi e dei beni dovuti o che appartengono ad un soggetto condannato, fino a concorrenza, integrale o parziale, dell'importo dovuto da questi a titolo di multe, tasse, contributi, somme confiscate e spese di procedimenti o costi di esecuzione. Il soggetto condannato deve ricevere comunicazione del pignoramento mediante lettera raccomandata inviata tramite servizio postale.

Coloro che abbiano subito una condanna possono presentare ricorso contro il pignoramento inviando lettera raccomandata all'esattore competente entro quindici giorni dalla notifica del pignoramento.

Il condannato dovrà informarne la parte terza pignorata entro lo stesso termine mediante lettera raccomandata inviata tramite servizio postale.

Eccettuate alcune caratteristiche peculiari di questa procedura, nei suddetti casi (analogamente al pignoramento di natura fiscale) sono applicabili le disposizioni generali del Codice giudiziario che si applicano in caso di pignoramento, fermo restando il fatto che gli importi pignorati devono essere consegnati all'esattore competente e non più all'ufficiale giudiziario.

Pignoramento di crediti di mantenimento

Questa misura esecutiva può essere applicata per consentire il recupero di crediti di mantenimento non versati.

Sebbene tale procedura di pignoramento, in questo caso, non si discosti dal sistema procedurale generale, occorre notare che lo status di tale creditore pignorante è particolare.

Infatti, il creditore di crediti di mantenimento occupa una posizione privilegiata che gli garantisce il diritto di pignoramento di tutti gli importi detenuti presso la parte terza pignorata senza alcun limite di disponibilità o di accessibilità, laddove tali somme rappresentino una retribuzione, un reddito sostitutivo o indennità determinate (art. 1412 del Codice giudiziario).

Questa rappresenta quindi un'eccezione al principio di tutela di cui al punto 1/B.

Pignoramento di titoli

I valori mobiliari (azioni, obbligazioni, quote associative, ecc.) sono, in linea di principio, pignorabili dal creditore pignorante mediante pignoramento presso la società.

Tale misura viene applicata analogamente al sequestro/esecuzione forzata di proprietà patrimoniali, nella fattispecie ai sensi degli articoli da 1516 a 1528 del Codice giudiziario.

In assenza di normative pertinenti, è qui necessaria una distinzione sulla base della tipologia societaria a cui ci si riferisce quando si esegue un pignoramento.

Pignoramento presso istituti bancari

Tale misura esecutiva riguarda tutti i beni detenuti dalla banca in nome e per conto del debitore e si effettua su ogni conto bancario aperto a suo nome.

1. Estensione della tutela

L'articolo 1411c comma 1 del Codice giudiziario prevede che, in caso di pignoramento, i redditi da lavoro o altre attività, nonché i redditi sostitutivi versati sul conto bancario pignorato, siano tutelati dal sistema della parziale indisponibilità previsto dagli articoli 1409, 1409a e 1410 del Codice giudiziario, per un termine di trenta giorni a decorrere dall'accreditamento di tali somme sul conto corrente.

Al fine di determinare il reddito protetto, è stato implementato un sistema di tracciabilità il quale stabilisce quindi un rapporto di indisponibilità o inaccessibilità in caso di pignoramento di reddito protetto accreditato su conto corrente aperto presso un istituto bancario (finanziario).

È pertanto necessario classificare i vari generi di reddito con codici speciali allorquando essi vengono versati su un conto bancario (stipendio, indennità, ecc.) in modo tale che possano essere separati da altri importi accreditati sullo stesso conto. Come per altre somme versate, essi possono essere pignorati in toto.

2. Principi

La tutela di indisponibilità o inaccessibilità parziale si applica per un termine di trenta giorni dall'effettuazione del versamento delle somme nel conto corrente bancario.

Tuttavia, il calcolo della quota indisponibile deve diminuire di un trentesimo in base al numero di giorni tra la data di entrata delle somme nel conto e la data del pignoramento o cessione. In altre parole, il calcolo della percentuale del saldo che può essere pignorato viene effettuato in proporzione al numero di giorni rimanenti nel periodo di tutela rispetto alla data del pignoramento o della cessione.

3. Procedura

Nel caso di pignoramento riguardante un conto corrente, l'istituto di credito deve esporre nella sua dichiarazione come parte terza pignorata un elenco degli importi codificati che sono stati accreditati durante un periodo di 30 giorni precedenti alla data del pignoramento.

L'articolo 1411-c comma 2 opera una distinzione laddove il pignoramento o la cessione avvenga o meno con il coinvolgimento di un ufficiale giudiziario.

Nel primo caso, è l'ufficiale giudiziario che stabilisce la dichiarazione e che, a pena di nullità del pignoramento o della cessione, inoltra la dichiarazione al debitore mediante lettera raccomandata inviata tramite servizio postale con avviso di ricevimento entro otto giorni dalla notifica della dichiarazione resa dalla parte terza pignorata o dal soggetto coinvolto dalla parte terza in tale istanza.

A pena della medesima nullità, detto atto registrato consegnato al debitore sarà accompagnato da un modulo di risposta come specificato dalla legislazione vigente. Tale modulo serve a facilitare l'inoltro di un'eventuale contestazione della dichiarazione da parte del debitore.

Se, d'altro canto, la notifica del pignoramento o della cessione non viene fornita a cura di un ufficiale giudiziario, è il creditore (in caso di pignoramento fiscale in forma semplificata o se la cessione è implementata dal creditore personalmente) che deve redigere la dichiarazione di suo pugno. Analogamente avviene rispetto ad atto notificato al debitore e all'istituto di credito. I termini di scadenza e le sanzioni per tali formalità sono gli stessi.

4. Controversie

In caso il debitore intenda contestare il calcolo ricevuto, deve utilizzare, a pena di decadenza, un modulo di risposta con il quale inoltra i propri commenti al soggetto che ha inviato la dichiarazione (ufficiale giudiziario o creditore). Tale modulo deve essere inviato mediante lettera raccomandata inviata tramite servizio postale con ricevuta di ritorno, entro otto giorni dall'arrivo presso il suo luogo di residenza del plico (raccomandato via posta con ricevuta di ritorno) contenente la dichiarazione contestata.

Competenza territoriale

Ai sensi dell'articolo 633 del Codice giudiziario, le istanze riguardanti i sequestri conservativi e le misure esecutive sono di competenza esclusiva del giudice del luogo di attuazione del pignoramento, se non diversamente prescritto dalla legge.

In caso di pignoramento presso terzi, la competenza è del giudice per l'esecuzione del luogo di residenza del debitore esecutato.