Scheda 3 – I procedimento di beni mobili materiali (Cittadino Scheda)
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Beni mobili materiali
1. Condizione: proprietà del debitore
La sola condizione per poter procedere all’espropriazione di beni allo scopo di pagare i creditori è che tali beni appartengano al debitore.
Articolo 2279 del Codice Civile: il possesso implica il diritto di proprietà
Al riguardo occorre sottolineare quanto specificato nell’Articolo 2279 del Codice Civile:
"In termini di beni mobili, il possesso implica il diritto di proprietà. Ciò nondimeno, il soggetto che ha subito la perdita o il furto di un bene ha facoltà di pretenderne, entro un termine di tre anni dalla data in cui tale perdita o furto si sono verificati, la restituzione da parte di colui che ne risulta attualmente in possesso, fatto salvo il diritto di ricorso di quest’ultimo nei confronti del soggetto da cui l’ha ottenuto.”
Questo significa che, in occasione della sua visita presso il domicilio del debitore, l’ufficiale giudiziario può legalmente presumere che il debitore sia il proprietario di tutti i beni mobili trovati sul posto. L’ufficiale giudiziario non ha alcun obbligo di dimostrare il diritto di proprietà sulla totalità dei beni mobili presenti sul posto. Può pertanto procedere al pignoramento senza alcun problema.
Rivendicazione del diritto di proprietà
Qualora l’ufficiale giudiziario includa nel proprio verbale un elenco di beni che non risultano di proprietà del debitore, il vero proprietario è tenuto a presentare ricorso contro l’ufficiale responsabile del pignoramento per rivendicare il proprio diritto di proprietà.
Il procedimento è disciplinato dall’Articolo 1514 del Codice Giudiziario:
La parte che rivendica il diritto di proprietà sulla totalità o su una parte dei beni pignorati ha facoltà di opporsi alla vendita mediante notifica al creditore pignoratizio, al debitore pignorato e all’ufficiale giudiziario, contenente citazione del creditore e del debitore, nonché specifica dei dettagli delle prove di proprietà, a pena di nullità.
La rivendicazione è sospensiva del procedimento (esclusivamente per quanto riguarda i beni rivendicati). Spetterà al giudice competente in materia di pignoramenti pronunciarsi in merito.
Il cancelliere notificherà a mezzo lettera raccomandata giudiziaria ad altri eventuali creditori pignoratizi una copia della citazione con richiesta di comparizione.
Il giudizio deve ritenersi acquisito una volta ascoltate tutte le parti. Il richiedente soccombente è condannato al pagamento dei danni, se del caso, a favore del creditore.
L’ufficiale giudiziario al quale è stata notificata l’obiezione inserisce le informazioni, al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo, nel Registro degli avvisi, da aggiungere all’avviso di pignoramento interessato, citando la domanda incidentale e specificando l’identità del richiedente e, se del caso, del suo consulente legale, nonché il tribunale al quale la questione è stata sottoposta.
Il cancelliere del tribunale al quale è stata sottoposta la domanda riporta nel Registro degli avvisi le disposizioni operative del giudizio o dell’ordine vertenti sulla domanda, al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla loro emissione, affinché l’esito del ricorso per la rivendicazione del diritto di proprietà possa essere aggiunto all’avviso di pignoramento nel Registro degli avvisi.
2. Impignorabilità dei beni personali
Impignorabilità per legge
Nell’Articolo 1408 del Codice Giudiziario vengono elencati i beni che non possono essere oggetto di pignoramento.
§ 1. Oltre ai beni dichiarati impignorabili da leggi speciali, non è possibile procedere al pignoramento dei seguenti beni:
1° la biancheria da letto necessaria al debitore e alla sua famiglia, il vestiario e la biancheria per la casa essenziali per l’utilizzo personale, nonché i mobili necessari per la loro sistemazione, una lavatrice e un ferro da stiro, i dispositivi di riscaldamento indispensabili per l’abitazione della famiglia, i tavoli e le sedie che consentono alla famiglia di consumare i pasti insieme, nonché le stoviglie e gli utensili domestici di base per la famiglia, un dispositivo per la preparazione di cibi caldi, un dispositivo per la conservazione dei cibi, un dispositivo di illuminazione per le stanze abitate, i beni necessari ai membri della famiglia con handicap, i beni utilizzati dai figli a carico che vivono sotto lo stesso tetto, gli animali domestici, i beni e i prodotti necessari all’igiene personale e alla manutenzione dei locali e gli strumenti necessari per la manutenzione del giardino, il tutto ad esclusione di eventuali mobili e beni di lusso;
2° libri ed altri beni necessari per il proseguimento degli studi o la formazione professionale del debitore o dei figli a carico che vivono sotto lo stesso tetto;
3° salvo se utilizzati per il pagamento del loro prezzo, gli oggetti indispensabili per la professione del debitore, fino al valore di (2.500 EUR) al momento del pignoramento, a scelta del debitore;
4° i beni utilizzati per le pratiche religiose;
5° il cibo e il combustibile necessari al debitore e alla sua famiglia per un mese;
6° una mucca, oppure dodici pecore o capre a scelta del debitore, nonché un maiale e ventiquattro animali da cortile, unitamente alla fornitura per un mese di fieno, foraggio e grano necessaria per il mangime e le lettiere dei suddetti animali.
I beni impignorabili così come definiti nell’Articolo 1408 del Codice Giudiziario sono pertanto beni principalmente di natura domestica, professionale, educativa o religiosa.
Procedimento
Qualora non concordi con il pignoramento di determinati beni che a suo parere dovrebbero essere considerati impignorabili ai sensi dell’Articolo 1408 del Codice Giudiziario, il debitore avrà facoltà di comunicare le proprie osservazioni all’ufficiale giudiziario al momento del pignoramento o al più tardi entro cinque giorni successivi alla notifica dell’avviso di pignoramento. Tale termine viene stabilito pena la sua prescrizione, cosicché qualsiasi domanda presentata dopo il suddetto termine verrà dichiarata inammissibile.
Beni impignorabili per natura
I beni mobili risultano talvolta impignorabili per la loro stessa natura e/o per la loro inscindibilità dalla persona del debitore.
Beni in comproprietà
Qualora il debitore possegga un determinato bene mobile in comproprietà, l’ufficiale giudiziario potrà comunque procedere al pignoramento di tale bene.
Beni pubblici
Secondo la Corte di Cassazione, il principio generale della legge relativa alla continuità dei servizi pubblici prevede che i beni associati ai servizi pubblici non possano essere oggetto di misure di esecuzione forzata in quanto è necessario garantire la continuità e l’operato di enti pubblici.
PROCEDIMENTI DI PIGNORAMENTO
1. Pignoramento preventivo di beni mobili
Procedimento
Qualsiasi creditore in possesso di un credito certo, liquido ed esigibile potrà procedere al pignoramento preventivo dei beni del rispettivo debitore qualora la solvibilità di quest’ultimo risulti compromessa.
Il procedimento di pignoramento preventivo è disciplinato dagli Articoli 1422 e seguenti del Codice Giudiziario:
“Art. 1422. La richiesta riguardante il pignoramento preventivo di beni personali mobili e frutti non raccolti includerà, oltre ai dettagli di cui all’Articolo 1026, le indicazioni relative a:
1° titolo, cause e importo effettivo o stimato del credito;
2° nome, cognome e indirizzo del debitore.”
Ricorsi
In conformità all’Articolo 1419 del Codice Giudiziario, è possibile fare ricorso contro:
- un’ordinanza di concessione o rifiuto dell’autorizzazione a procedere con il pignoramento preventivo;
- un’ordinanza di concessione o rifiuto della ritrattazione di tale autorizzazione.
Validità
In linea di principio, il pignoramento si intende automaticamente scaduto al termine dei tre anni successivi alla data dell’ordinanza o della notifica dell’avviso di pignoramento; tale termine potrà però essere prorogato qualora il giudice competente in materia di pignoramenti dimostri l’esistenza di motivi fondati per agire in modo tale.
Conversione del pignoramento preventivo in un pignoramento in esecuzione di una sentenza
Nell’articolo 1491 del Codice Giudiziario si afferma quanto segue:
“La sentenza in merito alla richiesta costituisce il titolo esecutivo, ove appropriato fino all’importo definito nelle decisioni pronunciate; la semplice notifica dell’avviso di tale titolo trasforma il pignoramento preventivo in pignoramento esecutivo di tale sentenza.
Tale disposizione non limita l’effetto sospensivo dei ricorsi, né tanto meno i diritti di cui gode il proprietario in caso di ordinanza giudiziaria al fine di garantire la tutela dei beni che lo stesso tenta di recuperare da una terza parte.
Qualora il pignoramento sia oggetto di una controversia presentata dinanzi al giudice competente in materia di pignoramenti al momento della notifica dell’avviso della decisione finale in merito alla controversia, il pignoramento preventivo verrà convertito in pignoramento esecutivo solo in caso di notifica della decisione del giudice che riconosce la regolarità del procedimento di pignoramento.”
2. Pignoramento di beni in esecuzione di una sentenza
Il creditore che sia in possesso di un titolo esecutivo può procedere all’esecuzione forzata sui beni del debitore per ottenere il rimborso del proprio credito.
Ingiunzione di pagamento
Il procedimento per il pignoramento di beni in esecuzione di una sentenza viene definito negli Articoli 1499 e seguenti del Codice Giudiziario.
“Art. 1499. Qualsiasi pignoramento di beni in esecuzione di una sentenza sarà preceduto da un’ingiunzione di pagamento inoltrata al debitore almeno un giorno prima il pignoramento e contenente, qualora il titolo consista in una decisione giudiziaria, la notifica di tale decisione, in caso non sia stata ancora inoltrata.”
Ordinanza di esecuzione
Procedimento di pignoramento ordinario
È necessario che intercorra almeno un giorno tra la notifica dell’ingiunzione di pagamento e il pignoramento.
L’ufficiale giudiziario provvede a catalogare con precisione i beni mobili pignorabili da registrare nel relativo verbale.
“Art. 1512. Qualora il pignoramento venga eseguito presso il domicilio del debitore oppure in sua presenza, la copia del verbale verrà direttamente rilasciata a quest’ultimo sul posto, sottoscritta dalle stesse persone che hanno firmato l’originale; in caso di assenza del debitore, la copia gli verrà inoltrata oppure sarà depositata come previsto dagli Articoli 35 e 38; la persona chiamata a intervenire dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’Articolo 1504 controfirmerà il verbale a titolo gratuito.
Qualora il pignoramento venga eseguito in un luogo diverso dal domicilio del debitore e in sua assenza, la copia del verbale gli verrà notificata; il pignoramento sarà opponibile al suo destinatario solo previa notifica e il termine della vendita decorrerà sempre a partire dal momento della notifica.
Domande incidentali
Esistono ancora varie forme di ricorso legale che consentono a tutte le parti interessate di far valere i propri reclami durante il processo esecutivo.
Obiezioni da parte di altri creditori
Grazie a tale obiezione, il creditore può far valere i propri diritti e adoperarsi per garantire che il proprio credito venga preso in considerazione all’interno di un fascicolo o di un ulteriore pignoramento e nel caso di un procedimento per la ripartizione dei proventi della vendita tra i creditori.
Richiesta di annullamento di una decisione presentata al giudice competente in materia di pignoramenti
Nell’Articolo 1498 del Codice Giudiziario si afferma quanto segue:
“In caso di difficoltà nell’esecuzione, qualsiasi parte interessata ha facoltà di presentare ricorso dinanzi al giudice competente in materia di pignoramenti, sebbene l’esercizio di tale azione non abbia effetto sospensivo.
Il giudice competente in materia di pignoramenti ordinerà, ove appropriato, la revoca del pignoramento.”
La vendita
È necessario che intercorra almeno un mese tra la notifica del verbale di pignoramento e la vendita.
Vendita mediante trattativa privata
Dal 1993 il debitore è autorizzato a prendere l’iniziativa di vendere i propri beni mediante contratti per trattativa privata ai familiari o agli amici per poi liquidare i creditori prelevando le relative somme sul ricavato (Articolo 1526 bis del Codice Giudiziario).
Vendita giudiziaria
Qualora non sia possibile vendere mediante trattativa privata e il debito non posso essere onorato dal debitore pignorato, il creditore potrà procedere alla vendita giudiziaria.
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