Scheda 1 – I presupposti per l’applicazione di un processo esecutivo
- strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
- strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
- strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 0.
- strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.
- strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
- strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 0.
- strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/views.module on line 879.
- strict warning: Declaration of views_handler_argument::init() should be compatible with views_handler::init(&$view, $options) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_argument.inc on line 0.
- strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /var/home/europeeje/public_html/sites/default/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 0.
Condizioni necessarie per l’avvio di un’azione esecutiva contro il debitore
1. IL TITOLO ESECUTIVO
Fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, il titolo esecutivo costituisce la base per l’esecuzione. Il titolo esecutivo è un ordine di esecuzione provvisto di una formula esecutiva (Art. 776 del Codice di Procedura Civile polacco).
I disposti dell’Art. 776 del Codice di Procedura Civile polacco indicano quale atto dà diritto a promuovere un’azione esecutiva giudiziaria.
È una condizione sine qua non, ossia senza il titolo esecutivo non è possibile avviare una legittima azione esecutiva. L’autorità competente per l’esecuzione può promuovere azioni esecutive solo previa presentazione del suddetto titolo da parte del creditore. L’ordine di esecuzione è un atto ufficiale che attesta contestualmente l’esistenza e l’applicabilità del diritto, da parte del creditore, di recuperare un credito nonché l’esistenza e l’applicabilità delle obbligazioni giuridiche del debitore. Il titolo esecutivo deve riportare chiaramente le prestazioni attese nonché l’identità del creditore e del debitore. Questi elementi sono obbligatori per poter promuovere l’azione esecutiva.
L’ORDINE DI ESECUZIONE
Ai sensi dei disposti dell’Art. 777 del Codice di Procedura Civile polacco, sono ordini di esecuzione:
- le sentenze giudiziarie definitive o immediatamente esecutive e qualsiasi transazione perfezionata dinanzi al tribunale;
- le sentenze di un referendario di tribunale definitive o immediatamente esecutive;
- le decisioni di un tribunale arbitrale o le transazioni dinanzi ad esso perfezionate ;
- le transazioni perfezionate dinanzi al mediatore;
- tutte le altre sentenze, transazioni o atti eseguibili, ai sensi delle leggi vigenti, mediante un’azione esecutiva giudiziaria;
- gli atti notarili in cui il debitore si rimette all’azione esecutiva e che attestino un’ obbligazione pecuniaria o di fornitura di beni genericamente descritti nelle quantità specificate sull’atto, ovvero un’obbligazione di consegna di beni singolarmente descritti, di proprietà in godimento, di beni immobili o imbarcazioni iscritti negli appositi registri, laddove la data di pagamento, fornitura o consegna sia specificata in detto atto;
- gli atti notarili in cui il debitore si rimette all’azione esecutiva e che attestino un’obbligazione pecuniaria fino al limite direttamente specificato nell’atto o descritto mediante clausola di indicizzazione laddove detto atto elenchi le condizioni che danno diritto al creditore di promuovere un’azione esecutiva avverso il debitore in forza dell’ atto medesimo per il recupero, parziale o integrale, del credito e riporti la data in cui il creditore può inoltrare istanza di apposizione, della formula esecutiva..
- gli atti notarili in cui il proprietario di un bene ipotecato o un creditore ipotecario, che non sia personalmente debitore, , si rimetta all’esecuzione su detto bene ovvero all’istanza di estinzione del credito del creditore ipotecario laddove l’ammontare del credito da estinguere sia direttamente specificato o descritto mediante clausola di indicizzazione sull’atto e laddove detto atto elenchi le condizioni che danno diritto al creditore di promuovere un’azione esecutiva per il recupero, parziale o integrale, del credito e riporti altresì la data in cui il creditore può inoltrare istanza di apposizione, nell’ atto medesimo, della formula esecutiva;
- gli atti notarili in cui il proprietario di beni mobili o titolare di diritti gravati da pegno o pegno registrato, che non sia personalmente debitore, si rimetta all’esecuzione sui beni costituiti in garanzia per estinguere il debito verso il creditore pignoratizio.
I disposti dell’Art. 777 del Codice di Procedura Civile polacco hanno valore di ingiunzione;, la loro applicabilità non può pertanto essere cancellata, modificata o limitata dalle parti che intendano comporre altrimenti la vertenza. Nella fattispecie, è da considerarsi nullo o privo di validità qualsiasi accordo che conferisca i poteri dell’ordine di esecuzione a qualsivoglia sentenza, transazione o atto non specificamente elencato nell’Art. 777 di detto Codice di Procedura Civile.
FORMULA ESECUTIVA
La formula esecutiva è una scrittura giudiziaria che consiste nella dichiarazione di esecutività dell’ordine e, all’occorrenza, ne definisce l’applicabilità. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel merito, agli ordini di esecuzione decretanti prestazioni denominate in valute estere vengono apposte, in via giudiziale, opportune formule esecutive che impongono all’ufficiale giudiziario la conversione delle somme decretate in valuta polacca sulla base del tasso medio di cambio tra lo zloty polacco e la valuta estera interessata, secondo quanto pubblicato dalla Banca Centrale di Polonia il giorno precedente quello del versamento delle somme al creditore. (Art. 783 Sez. 1 del Codice di Procedura Civile polacco).
2. AVVIO DI UN’AZIONE ESECUTIVA
Autorità competenti per l’esecuzione: Stando alla natura delle azioni eseguite, sono autorità competenti per l’esecuzione i tribunali distrettuali e gli ufficiali giudiziari in carica presso tribunali distrettuali. Ad eccezione delle azioni di specifica competenza del tribunale, l’esecuzione è generalmente promossa dagli ufficiali giudiziari. (Art. 759 del Codice di Procedura Civile polacco) (Si veda nota n.2).
L’azione esecutiva può essere intrapresa secondo tre modalità:
- su istanza di parte (Art. 796 Sez. 1 del Codice di Procedura Civile polacco).
- ex officio (Art. 796 Sez. 2 del Codice di Procedura Civile polacco).
- su richiesta dell’autorità competente (Art. 796 Sez. 3 del Codice di Procedura Civile polacco).
La modalità più diffusa per dare inizio ad un’azione esecutiva è la presentazione di un’istanza da parte del creditore. Di norma, la domanda di avvio dell’azione viene presentata dal creditore menzionato nel titolo esecutivo. Può essere altresì inoltrata per suo conto dal suo procuratore, da qualsiasi altra autorità operante nei medesimi termini del procuratore ovvero da un organo pubblico. La domanda di avvio dell’azione esecutiva deve essere presentata dal creditore al tribunale ovvero all’ufficiale giudiziario, secondo le competenze (Art. 796 Sez. 1 del Codice di Procedura Civile polacco).
La domanda di promozione dell’azione esecutiva può essere inoltrata:
- per iscritto (modalità più frequente)
- per via orale soggetta ad annotazione negli appositi registri
La domanda presentata per iscritto deve soddisfare i requisiti previsti dal ricorso per il recupero del credito. I requisiti formali di tale domanda comprendono l’indicazione dell’identità del creditore e del debitore; la domanda deve inoltre specificare:
- la prestazione attesa;
- la modalità di esecuzione.
Alla domanda occorre allegare il titolo esecutivo in copia autentica (Art. 797 del Codice di Procedura Civile polacco). La domanda deve essere sottoscritta dal creditore.
La domanda di esecuzione così presentata è soggetta alla verifica di esistenza dei requisiti formali da parte dell’autorità competente per l’esecuzione.
Si dovrà rimediare all’eventuale assenza di uno dei requisiti sopra descritti già dalle fasi preliminari del procedimento, ai sensi dell’ordinanza dell’ufficiale giudiziario in cui è specificato che è necessario produrre qualsiasi dato mancante entro una settimana, pena il rigetto della domanda (Art. 130 unitamente all’Art. 13 Sez. 2 del Codice di Procedura Civile polacco).
La prestazione deve essere specificata chiaramente nel suo intero ammontare, comprensivo dei debiti principali e secondari. Se il creditore presenta istanza di esecuzione per debiti secondari, è tenuto ad indicare l’ammontare massimo da assoggettare ad esecuzione. Riguardo agli interessi, occorre sempre indicare la data in cui decorre il calcolo degli stessi. La prestazione menzionata nella domanda di promozione dell’azione esecutiva deve basarsi su quanto riportato nell’allegato titolo esecutivo. Il creditore ha facoltà di richiedere l’adempimento di qualsiasi entità della prestazione menzionata nel titolo esecutivo.
L’indicazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni pecuniarie equivale all’indicazione del patrimonio del debitore da assoggettare alla stessa esecuzione. Le modalità di esecuzione sono regolate dalle disposizioni del Codice di Procedura Civile polacco.
Ai fini dell’esecuzione di prestazioni pecuniarie, possono essere promosse azioni esecutive:
- su beni mobili (Art. 844-879 del Codice di Procedura Civile polacco),
- su emolumenti (Art. 880-888 del Codice di Procedura Civile polacco),
- su conti bancari (Art. 889-893 del Codice di Procedura Civile polacco),
- su altri beni (Art. 895-908 del Codice di Procedura Civile polacco),
- su altri diritti di proprietà (Art. 909-912 del Codice di Procedura Civile polacco),
- su beni immobili (Art. 921-1013 del Codice di Procedura Civile polacco),
- su beni immobili mediante esecuzione semplificata (Art. 10131-10136 del Codice di Procedura Civile polacco),
- su imbarcazioni (Art. 1014-10224 del Codice di Procedura Civile polacco),
- tramite ordinanza di amministrazione controllata (Art. 10641-106413 del Codice di Procedura Civile polacco),
- tramite realizzazione di un esercizio o di un’azienda agricola (Art. 106414-106423 del Codice di Procedura Civile polacco).
L’esecuzione di prestazioni non pecuniarie comprende invece:
- la consegna di beni mobili (Art. 1041-1045 del Codice di Procedura Civile polacco),
- la consegna di beni immobili o imbarcazioni o l’abbandono delle proprietà in godimento (Art. 1046 del Codice di Procedura Civile polacco).
- l’attuazione di azioni che il creditore non è in grado di eseguire per conto del debitore (Art. 1050 del Codice di Procedura Civile polacco).
- l’astensione dall’attuare determinate azioni o la non interferenza con le azioni del creditore (Art. 1051 del Codice di Procedura Civile polacco).
In un’unica domanda, il creditore ha facoltà di quantificare le modalità di esecuzione da promuovere nei confronti del debitore. Tra le modalità indicate, il creditore deve scegliere la meno onerosa per il debitore.
L’azione esecutiva ha inizio quando viene presentata la domanda di avvio della stessa.
L’autorità competente per l’esecuzione è vincolata dal contenuto della domanda in merito all’avvio dell’azione: nella fattispecie, l’esecuzione non può essere di entità maggiore rispetto a quanto riportato nella domanda né interessare beni non inclusi nell’elenco redatto dal creditore.
Eccettuata l’esecuzione riguardante obbligazioni di mantenimento o indennità e spese processuali, l’ufficiale giudiziario non procede alla ricerca dei beni del debitore. I beni devono essere elencati dal creditore nella domanda. Il dispostiodell’Art. 7971 del Codice di Procedura Civile polacco stabilisce un’eccezione alla regola sopra descritta e costituisce la base per le azioni compiute dall’ufficiale giudiziario alla ricerca dei beni del debitore. Dette azioni sono eseguite da un ufficiale giudiziario su istanza della parte detentrice del titolo esecutivo attestante l’obbligazione di eseguire una prestazione pecuniaria. In tal caso, l’ufficiale giudiziario procede alla ricerca dei beni del debitore per l’estinzione del credito.
3. LIBERA SCELTA DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO
Gli ufficiali giudiziari operano entro gli ambiti di esecuzione di loro competenza.
Ai sensi dei disposti dell’Art. 8 Sez. 5 dell’Atto del 29 agosto 1997 riguardanti gli ufficiali giudiziari e gli ambiti di esecuzione (testo integrale disponibile sulla Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, la gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia, anno 2006, n.167, articolo 1191 e successive modificazioni), il creditore è libero di scegliere un ufficiale giudiziario nel territorio giurisdizionale della Repubblica di Polonia, eccettuati i casi di esecuzione su beni immobili e i casi di applicazione della normativa inerente l’esecuzione su beni immobili. L’ufficiale giudiziario così nominato opera al di fuori degli ambiti di esecuzione di sua competenza.
Ai sensi del disposto dell’Art. 8 Sez. 6 dell’Atto riguardante gli ufficiali giudiziari ed il suo ambito di competenza, il creditore che intende nominare un ufficiale giudiziario è tenuto a presentare, contestualmente alla domanda di promozione dell’azione esecutiva, una dichiarazione di nomina..
4. Legge sulla prescrizione del diritto di recupero del credito riconosciuto dall’ordine di esecuzione definitivo.
Ai sensi dell’Art. 125 del Codice di Procedura Civile polacco del 23 aprile 1964, (Dziennik Ustaw n.16, articolo 93), i diritti di recupero del credito riconosciuti da sentenze definitive del tribunale (o di qualsiasi altra autorità competente per l’esame di talune tipologie di casi), ovvero da lodi arbitrali, ovvero da transazioni perfezionate dinanzi ad un tribunale giudiziario o ad un tribunale arbitrale, ovvero da transazioni perfezionate dinanzi ad un mediatore ed emanate dal tribunale sono soggetti a prescrizione decennale , sebbene il termine di prescrizione applicabile per alcuni diritti sia inferiore. Qualora il recupero del credito preveda prestazioni periodiche, il diritto di recupero riguardante prestazioni periodiche future si prescrive in tre anni.
Il decorso del termine di prescrizione per i crediti risultanti dal titolo esecutivo viene interrotto alla presentazione della domanda di avvio dell’azione esecutiva, nella misura richiesta dalla domanda (Art. 123 Sez. 1 punto 1 del Codice di Procedura Civile polacco).
Procedimenti provvisori e cautelari
I procedimenti volti a costituire una garanzia reale hanno lo scopo di accordare tutela giurisdizionale alle parti ed ai partecipanti del procedimento.
Le garanzie creditizie possono essere costituite in qualsiasi causa civile. Ai sensi delle attuali disposizioni dell’Art. 730 Sez. 1 del Codice di Procedura Civile polacco, è possibile presentare istanza di costituzione in garanzia in qualsiasi causa civile. Sono inoltre ammissibili le vertenze composte con una sentenza che non può essere eseguita mediante esecuzione forzata. Le garanzie creditizie possono infine essere costituite nei casi esaminati in sede giudiziale o stragiudiziale.
La normativa che esclude o limita l’esecuzione promossa avverso un soggetto esente dalla giurisdizione nazionale (Art. 1115 del Codice di Procedura Civile polacco) esclude o limita altresì l’opportunità di costituire una garanzia in pregiudizio di detto soggetto.
FUNZIONE PROVVISORIA E CAUTELARE
Coadiuva l’esame in sede giudiziale. Come sancito dai disposti dell’Art. 7301 Sez. 2 del Codice di Procedura Civile polacco, le garanzie creditizie vengono concesse per assicurare che, nel corso della causa, si consegua l’obiettivo del procedimento.
I procedimenti volti a costituire una garanzia reale hanno lo scopo di accordare tutela giurisdizionale al beneficiario prima che la causa si concluda con una sentenza nel merito. Ciò deriva dalla necessità di garantire la tutela giurisdizionale dei diritti lesi o suscettibili di lesione, di cui gode il beneficiario, prima della conclusione del procedimento.
PARTI COINVOLTE NEI PROCEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI
Ai sensi della normativa vigente, qualsiasi parte o partecipante di un procedimento ha facoltà di presentare domanda per la costituzione di una garanzia reale.
I procedimenti volti a costituire una garanzia reale sono procedimenti indipendenti, pertanto prevedono l’uso di una terminologia specifica. La terminologia finora adottata, ad esempio creditore e debitore, viene ora sostituita rispettivamente con beneficiario e obbligato.
BENI COSTITUITI IN GARANZIA
Le garanzie reali possono essere costituite in qualsiasi causa civile, e non soltanto per il recupero di crediti. Anche i diritti possono essere costituiti in garanzia.
PRESUPPOSTI DI COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA PROVVISORIA
Due sono i presupposti di costituzione di una garanzia:
- Fondatezza del credito - il beneficiario deve dimostrare di essere titolare del credito oggetto del ricorso che intende presentare o ha già presentato. Non occorre addurre elementi fattuali di motivazione del recupero del credito.
- Interesse giurisdizionale del beneficiario - il beneficiario deve dimostrare che l’assenza di detta garanzia impedisce o arreca pregiudizio all’esecuzione della sentenza emanata dal tribunale o altrimenti impedisce o arreca pregiudizio al conseguimento dell’obiettivo del procedimento. I presupposti dell’interesse giurisdizionale non sono applicabili in caso, ad esempio, di obbligazioni di mantenimento ovvero di pensioni ed emolumenti inerenti il rapporto di impiego.
TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI
Obiettivo di garanzia
Garanzia conservativa - viene concessa per preservare lo status quo, che comprende la conservazione dello status giudiziario ovvero dei fatti del caso fino al concludersi del procedimento. Consente la tutela dei beni in garanzia dell’obbligato acciocché non vengano danneggiati o rimossi. Ad esempio, il sequestro conservativo di beni mobili, conti bancari, emolumenti o altre proprietà e diritti di proprietà ovvero l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale sui beni immobili dell’obbligato.
Garanzia di novazione - viene concessa per estinguere provvisoriamente un rapporto di obbligazione tra le parti o i partecipanti di una causa fintantoché la causa non si concluda. Ad esempio, la sospensione dell’esecuzione ovvero l’annotazione sui registri immobiliari o su altri registri (sul Registro nazionale giudiziario polacco, detto KRS, ovvero sul Registro dei pegni polacco)
Beni costituiti in garanzia
Garanzia sui crediti pecuniari - Art. 747 del Codice di Procedura Civile polacco).
I crediti di natura pecuniaria sono garantiti tramite:
- sequestro di beni mobili, emolumenti, conti bancari o altre proprietà e diritti di proprietà;
- iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili dell’obbligato;
- ingiunzione del divieto di vendita o di costituzione in garanzia su beni immobili per cui non esiste un registro immobiliare o il cui registro immobiliare risulta irreperibile o danneggiato;
- iscrizione di un’ipoteca navale su un’imbarcazione esistente o in costruzione;
- ingiunzione del divieto di vendita della titolarità del diritto di godimento su immobili sociali;
- emissione di un’ordinanza di amministrazione controllata nei confronti dell’esercizio commerciale o dell’azienda agricola dell’obbligato ovvero di un’impresa che costituisca, integralmente o parzialmente, l’esercizio commerciale o l’azienda agricola dell’obbligato.
Garanzia sui crediti non pecuniari - Art. 755 Sez. 1 del Codice di Procedura Civile polacco).
In merito ai crediti di natura non pecuniaria, il tribunale concede una garanzia creditizia a sua discrezione ed in base alle circostanze, senza escludere le modalità di garanzia applicabili ai crediti pecuniari. Nella fattispecie, il tribunale può:
- estinguere provvisoriamente diritti ed obbligazioni delle parti o dei partecipanti alla causa per l’intera durata di svolgimento del procedimento;
- ingiungere un divieto di vendita di beni o di diritti oggetto del procedimento;
- sospendere l’esecuzione o la promozione dell’azione esecutiva;
- stabilire le modalità di esercizio della custodia di minori;
- ingiungere una opportuna annotazione sui registri immobiliari o su qualsiasi altro registro.
AVVIO DI PROCEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI
Le garanzie creditizie sono concesse previa istanza del beneficiario o di qualsiasi soggetto esercitante i diritti del beneficiario (procuratore, organo pubblico) e, nelle cause in cui il procedimento viene principiato ex officio, anche ex officio.
È possibile presentare la domanda di costituzione di una garanzia creditizia:
- Prima dell’inizio della procedura di esame – in tal caso, qualora il tribunale accolga la domanda e conceda la costituzione di garanzie creditizie, indicherà la data entro la quale il beneficiario sarà tenuto ad avviare la procedura di esame, pena la decorrenza della garanzia. Detto periodo di decorrenza non può superare le due settimane. (Art. 733 del Codice di Procedura Civile polacco).
- Nel corso della procedura di esame – specie in caso di azione legale, in una domanda di avvio di una procedura stragiudiziale.
- Successivamente all’emissione del titolo esecutivo – qualora sia finalizzato a costituire una garanzia creditizia per una prestazione non ancora giunta a . scadenza. (Art. 730 del Codice di Procedura Civile polacco).
CONCLUSIONE DI PROCEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI
Decorrenza della garanzia creditizia
Mediante azione del beneficiario o dell’obbligato
Azioni del beneficiario:
- Se, in seguito alla presentazione dell’apposita domanda, la garanzia creditizia viene concessa prima dell’avvio del procedimento e il beneficiario manca di intentare una causa giudiziaria, ovvero intenta una causa giudiziaria ma, in corso di procedimento, manca di addurre la totalità dei crediti, ovvero adduce crediti diversi da quelli tutelati da garanzia (Art. 744 Sez. 2 del Codice di Procedura Civile polacco).
- Se il beneficiario, dopo il passaggio in giudicato della sentenza favorevole alla costituzione di garanzie creditizie, manca di presentare apposita domanda di promozione dell’azione esecutiva. Ai sensi del disposto dell’Art. 7541 Sez. 1 del Codice di Procedura Civile polacco, fatto salvo quanto diversamente stabilito nello specifico, ovvero fatto salvo quanto diversamente deciso dal tribunale, qualsiasi garanzia creditizia costituita in forza dei disposti di detto titolo decade entro un mese dalla pronuncia definitiva di accoglimento dell’istanza di garanzia.
- Se il credito del beneficiario è garantito mediante sequestro di beni mobili, emolumenti, conti bancari, altre proprietà o diritti ovvero mediante ordinanza di amministrazione controllata nei confronti dell’esercizio commerciale o dell’azienda agricola dell’obbligato ovvero di un’impresa che costituisca, anche parzialmente, tale esercizio e il beneficiario manca di richiedere ulteriori azioni esecutive entro due settimane dalla pronuncia definitiva di accoglimento dell’istanza di garanzia
Azioni dell’obbligato:
Se l’obbligato trasferisce sul conto deposito del tribunale l’ammontare della garanzia richiesta dal beneficiario tramite apposita domanda di costituzione (Art. 742 Sez. 1 comma 2 del Codice di Procedura Civile polacco),
Mediante decorso procedurale
Se la domanda o l’istanza di credito viene soddisfatta o respinta, se viene emesso provvedimento di non luogo a procedere o se l’azione esecutiva é é cessata (Art. 744 Sez. 1 del Codice di Procedura Civile polacco).
La decadenza della garanzia viene riconosciuta dal tribunale su istanza dell’obbligato, anche laddove detta decadenza sia dovuta al decorso dei normali termini di legge. Sulla base della decisione del tribunale che riconosce la decadenza della garanzia, l’obbligato ha facoltà di richiedere, all’autorità competente per la costituzione della garanzia creditizia, la cessazione dell’azione esecutiva.
LIMITAZIONI PROVVISORIE
Non possono essere costituite garanzie su beni, crediti o diritti non assoggettabili ad azione esecutiva. (Art. 750 del Codice di Procedura Civile polacco).
INAMMISSIBILITÀ DI PROVVEDIMENTI PROVVISORI
Non è ammissibile la costituzione di garanzie per crediti pecuniari in pregiudizio del Dipartimento del Tesoro.
GARANZIA SULLE OBBLIGAZIONI DI MANTENIMENTO
Nei casi di obbligazioni di mantenimento, è possibile costituire garanzie ingiungendo all’obbligato di pagare il beneficiario in un’unica soluzione ovvero con pagamenti rateizzati di ammontare definito. In detti casi, le garanzie concesse si basano esclusivamente sulla prova dell’esistenza del credito (non occorre pertanto dimostrare l’interesse giurisdizionale dell’istanza di costituzione della garanzia).
Thematic index cards
Questo progetto è co-finanziato
dall’Unione europea