Scheda 4 – I pignoramento di beni mobili immateriali
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La presente scheda tratterà :
Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi consiste nella procedura esecutiva in forza della quale vengono pignorati beni mobili non in possesso del debitore, in garanzia di un debito presunto o costituito, ovvero per esecuzione di un decreto che istituisca giuridicamente tale debito.1 L'eminente autore della law of diligence, la legge sull'esecuzione forzata, J. Graham Stewart (1898), scrive che tale procedura, come oggi presente in Scozia, è stata presa in prestito dalla Francia. Il Diritto scozzese ha pertanto adottato il principio del Diritto romano per cui è privilegiato il creditore procedente, anche laddove il decreto o sentenza in suo possesso sia stata emessa successivamente al decreto o sentenza degli altri creditori.2 Tale misura esecutiva si applica ad ogni categoria di beni mobili del debitore - materiali e immateriali - che siano in possesso di una parte terza, con l'eccezione di emolumenti presso il datore di lavoro del debitore, per i quali trova applicazione una speciale procedura di pignoramento delle retribuzioni e di crediti di mantenimenti in corso.3
Il pignoramento presso terzi può pertanto essere incluso nella presente discussione (Scheda 3) riguardante il pignoramento dei beni materiali (è tipica ad esempio la vecchia usanza scozzese di pignorare le imbarcazioni mediante espropriazione in rem). Ma è di gran lunga la pratica più comune di pignoramento presso terzi, per un creditore, quella effettuata nei confronti dei beni immateriali del debitore relativi a crediti da lui detenuti presso parti terze. Sono necessarie tre parti distinte: il pignorante (creditore), il pignorato (la parte terza, debitrice a sua volta del debitore esecutato) e il debitore esecutato (il debitore). I beni pignorabili possono essere di natura essenzialmente immateriale, trattandosi, in ultima analisi, di un obbligo di rispondere, del pignorato, di taluni beni del debitore esecutato.
In linea di principio, per la validità di un pignoramento presso terzi è necessario che il soggetto che detiene i beni sia effettivamente in possesso di fondi o beni di proprietà del debitore esecutato. Tuttavia i beni di cui il debitore esecutato è chiamato a rispondere possono essere pignorati anche se in possesso della parte obbligata, pur non avendo quest'ultima alcun fondo o bene in suo possesso al momento del pignoramento.4
Sequestro conservativo
Utilizzata come forma di misura provvisoria e cautelare, tale procedura è denominata sequestro conservativo. È curioso come sia stata la prima forma di misura esecutiva: fu utilizzata originariamente in ogni procedimento come prima fase esecutiva, onde obbligare l'accusato a comparire davanti al giudice e a garantire, immediatamente, l'adempimento della sentenza.5 Per inciso, la seguente citazione dal trattato di Lord Kames sul processo in contumacia (History of Process in Absence, 1758) mostra come l'esecuzione forzata di beni mobili sia stata, nel lontano passato, fondamentale per tutte le controversie civili:
In Scozia, originariamente non si tenevano processi civili in contumacia [vale a dire in assenza del convenuto davanti alla corte] più di quanto non ne tengano attualmente gli Inglesi. La coazione per costringere il convenuto a comparire era il pignoramento dei suoi beni mobili, il cui possesso veniva ripristinato previo versamento di una cauzione al tribunale. In caso di rifiuto e mancato versamento della cauzione, i beni pignorati venivano consegnati al creditore, che ne entrava quindi in possesso fino a quando il proprietario non avesse accettato di prendere parte al procedimento.6
Tornando al periodo attuale, l'atto di sequestro conservativo ha pertinenza laddove il titolo esecutivo riguardi la richiesta di pagamento di importi che non siano a titolo di risarcimento spese. È di competenza della Court of Session (Tribunale civile supremo scozzese) e delle sheriff court (Tribunali di contea di primo grado scozzesi), per qualsiasi entità di credito.
Per l'emissione del decreto ingiuntivo occorre presentare speciale istanza presso il tribunale. Esso può essere concesso ed eseguito, senza previa intimazione al debitore, se (a) il creditore è titolare di un credito fondato; (b) esiste un rischio reale e sostanziale di pregiudizio o annullamento per la misura esecutiva di qualsivoglia decreto in favore del creditore a causa di (i) insolvenza o prossimità all'insolvenza del debitore; oppure di (ii) probabilità che il debitore rimuova, ceda, ipotechi, nasconda o comunque gestisca altrimenti tutti o parte dei suoi beni. L'onere di provare al tribunale la legittimità dell'istanza di ingiunzione è a carico del creditore. Qualora il tribunale emetta l'ingiunzione senza indire un'udienza preliminare a seguito della presentazione dell'istanza, sarà comunque possibile presentare successivamente ricorso per l'annullamento o la limitazione del sequestro conservativo, dato che il creditore è tenuto a notificare la data di esecuzione al debitore e ad ogni altra parte interessata al procedimento.7
L'atto di pignoramento presso terzi è soggetto ad un iter ben preciso. Il sequestro conservativo deve essere notificato a cura di un ufficiale giudiziario: un messenger-at-arms, se di competenza della Court of Session, o uno Sheriff Officer, se di competenza di un tribunale di contea. Quasi sempre8 l'atto di pignoramento viene notificato dall'ufficiale giudiziario, in presenza di un testimone, nei confronti della parte terza che agisce in qualità di pignorato.
L'atto di pignoramento descrive la misura esecutiva e fornisce precise istruzioni al pignorato, dichiarando altresì l'importo totale pignorabile, escluso il Reddito minimo di sussistenza. Tale reddito è pari a £415; si applica quando il pignoramento riguarda fondi in conto di un debitore presso "una banca o altro istituto finanziario", quando il debitore è un soggetto fisico - ma non si applica se il conto è detenuto da soggetto giuridico in qualità di conto commerciale. Ogni importo al di sopra di £415 viene pignorato in base alla formula: "si assoggetta a pignoramento presso di Voi (i) la somma di (importo), eccedente il Reddito minimo di sussistenza, se del caso, superiore o inferiore, da Voi dovuta nei confronti di (nome del debitore) o di chiunque altro per suo nome e conto; e (ii) ogni bene mobile in Vostro possesso di proprietà del suddetto (debitore), affinché permanga sotto sequestro in Vostra custodia fintanto che non verrà consegnato a (creditore) o fino ad altro ordine del tribunale."
La nota seguente dà corso ad una importante riforma recente della procedura, che assegna una maggiore responsabilità al pignorato: "entro un termine di tre settimane a decorrere dalla data di esecuzione del pignoramento, Voi siete inoltre tenuti a comunicare al creditore la natura e il valore dei fondi e/o beni mobili posti sotto pignoramento. Tale dichiarazione deve presentarsi nella formulazione stabilita .... L'inadempienza a tale disposizione può comportare sanzioni di natura pecuniaria ai sensi dell'articolo 73G del Debtors (Scotland) Act 1987 e può inoltre ravvisare gli estremi per un'accusa di oltraggio alla corte."
Al creditore potrebbero essere addebitate le spese relative, essendo a suo carico l'ottenimento del decreto ingiuntivo così come l'attuazione della misura espropriativa, salvo che il tribunale ritenga tale istanza priva di fondamento.
In caso il creditore pignorante ottenga il decreto ingiuntivo definitivo a suo favore, egli sarà tenuto, entro un limite di tempo idoneo, a notificarne copia al pignorato. Il documento suddetto (firmato dal creditore o dal suo legale, piuttosto che dall'ufficiale giudiziario) riporta importanti istruzioni per il pignorato e si integra nel quadro di riforma del pignoramento entrato in vigore nel 2009: "Vi si intima la consegna al creditore, entro un termine di 14 settimane a decorrere dalla data odierna (o anteriormente ad essa laddove autorizzati mediante mandato [concesso dal debitore]) dell'importo minimo tra - (a) l'importo posto sotto pignoramento; (b) l'importo da Voi dovuto al debitore; oppure (c) l'importo ... calcolato ai sensi dell'articolo 73K(c) del Debtors (Scotland) Act 1987". Detto importo, (b), rappresenta l'importo complessivo de (i) l'importo principale; (ii) tutte le spese giudiziarie a carico del debitore; (iii) i costi di attuazione del pignoramento; e (iv) gli interessi sull'importo principale. Può inoltre essere opportuno, in determinate circostanze, il recupero degli interessi sulle spese di attuazione del pignoramento. Tale consegna automatica di denaro da parte del pignorato a favore del creditore deve effettuarsi salvo il caso in cui il debitore o il pignorato o una terza parte autorizzata presenti istanza di opposizione presso il tribunale di contea, o laddove l'efficacia del pignoramento venga a cessare. A seguito di tale istanza di opposizione il tribunale emetterà una decisione previa udienza.
Pignoramento esecutivo
La maggior parte dei pignoramenti, tuttavia, non viene effettuata sulla base di un'ordinanza del tribunale ma sulla base di decreti giudiziari o di titoli esecutivi, ossia di atti iscritti per l'esecuzione nei registri scozzesi di stato civile, denominati Books of Council and Session, o presso i registri dei tribunali di contea. Ad eccezione della categoria di decreti che include il summary warrant, regolata dalle autorità fiscali o governative scozzesi, al creditore che abbia ottenuto copia di qualsiasi decreto o titolo esecutivo è consentito dar corso al pignoramento senza ulteriori azioni preliminari.
L'atto di pignoramento notificato alla banca fornisce al pignorato, in un unico documento, tutte le istruzioni sopra descritte e connesse al sequestro conservativo, fino al raggiungimento della fase conclusiva di notifica del decreto finale. Il pignorato viene pertanto informato dell'importo eccedente il Reddito minimo di sussistenza (senza la dicitura "superiore o inferiore") che è stato posto sotto pignoramento, il quale importo andrà a saldare i crediti dovuti dal pignorato al debitore esecutato e i beni e altri crediti detenuti dal pignorato per conto del debitore. Tali note illustrano quindi l'obbligo per il pignorato, entro un termine di 14 settimane a decorrere dalla data di notifica dell'atto di pignoramento, di consegnare al creditore l'importo prescritto dalla legge, salvo ricevimento di una notifica di opposizione o salvo il pignoramento cessi di avere efficacia. Il pignorato è tenuto inoltre, entro il termine di tre settimane dalla notifica di pignoramento, ad informare il creditore riguardo alla natura e al valore, per quanto a sua conoscenza, dei fondi e/o beni mobili in suo possesso posti sotto sequestro.
Pignoramento residuo
La Sezione 4, Capitolo 3 del Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007 pone in essere una nuova forma di esecuzione forzata sulle proprietà di un debitore, beni in eredità o beni mobili, conosciuta come pignoramento residuo. Il suo carattere precipuo consiste in una forma di esecuzione attuabile nei confronti di beni che non sono pignorabili tramite altra misura esecutiva o che sono esenti da esecuzione forzata.9 Tale legge non è ancora entrata in vigore. Vale tuttavia la pena di menzionarla nella presente discussione riguardante la procedura di pignoramento di beni mobili immateriali nel diritto scozzese, poiché questa legge, una volta acquisita efficacia, costituirà un valido procedimento per il pignoramento e il realizzo di valore, ad esempio, nell'ambito della proprietà intellettuale di diritti d'autore e brevetti.
1. J. Graham Stewart, "A Treatise on the Law of Diligence" (Edimburgo, 1898), p.13.
2. Ibid., p.14.
3. L'esecuzione forzata di beni è stata introdotta dalla legge scozzese sui debitori, il Debtors (Scotland) Act 1987, Parte III.
4. Graham Stewart, p.71.
5. Ibid., p.13.
6. [Henry Home, Lord Kames] Historical Law-Tracts, 2a ed. (Edimburgo, 1761), p.301.
7. Si veda dalla legge scozzese sui debitori, il Debtors (Scotland) Act 1987, 15A-N, e relativi emendamenti nel Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007.
8. L'Execution of Diligence (Scotland) Act 1926, in un numero limitato di esecuzioni forzate, permette la notifica mediante lettera raccomandata.
9. Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007, 129.
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