Scheda 5 – Il pignoramento immobiliare
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Pignoramento di beni immobili
Un nuovo sistema per il pignoramento di beni immobili o ereditabili è stato introdotto dalla Parte 4, Capitolo 2 del Bankruptcy and Diligence etc. (Scotland) Act 2007. “È prevista una forma di procedura esecutiva relativa agli immobili denominata pignoramento di beni immobili” (ibid. 81(1); con il termine “beni immobili” si intendono gli “immobili (inclusi edifici e altre strutture e terre sommerse) posseduti dal debitore; e il diritto di enfiteusi sull’immobile di cui il debitore risulta proprietario” (ibid. 82(1)). Questa parte della normativa non è tuttavia entrata in vigore. Non si è quindi neanche proceduto all’abolizione, così come introdotta dalla sezione 79 del 2007 Act, della precedente procedura, denominata aggiudicazione per insolvenza ("adjudication for debt", nella terminologia del diritto scozzese).
Sebbene esistano casi occasionali di aggiudicazione, questa procedura esecutiva è rimasta poco sfruttata per numerosi anni. Qualora il debitore sia il proprietario di un immobile e il creditore non sia in grado di recuperare il proprio debito mediante procedura esecutiva ("diligence" nella terminologia del diritto scozzese) nei confronti dei beni mobili del debitore, la soluzione migliore potrebbe probabilmente essere quella di richiedere il fallimento del debitore, piuttosto che far valere il debito nei confronti dei beni ereditabili. Questa situazione potrebbe essere considerata come una lacuna nell’attuale sistema di procedure esecutive, che intende fornire un rimedio ai creditori particolari che lo utilizzano, in contrapposizione alle procedure di confisca o liquidazione, mediante le quali tutti i creditori hanno diritto ad una quota per opera di legge dei beni del debitore.
Aggiudicazione per insolvenza
L’aggiudicazione costituisce la procedura esecutiva mediante la quale un creditore procede al pignoramento degli immobili del debitore o di altri beni ereditabili. Può essere utilizzata per applicazione di un processo esecutivo, nella fattispecie a soddisfazione di un debito o a titolo di garanzia. Dal 1672 tutte le aggiudicazioni sono state proposte come azioni in giudizio presso la Court of Session (Tribunale civile supremo scozzese). (In precedenza, i Messenger-at-arms [Ufficiali giudiziari], in veste di "Sheriff in that part" [Ufficiale giudiziario di contea], godevano di poteri giudiziari illimitati sui beni immobiliari del debitore, come mai nella storia della professione di ufficiale giudiziario in Scozia. L’aggiudicazione costituisce infatti la procedura esecutiva che richiede il minimo coinvolgimento dei Messenger-at-arms.) Tenuto conto che, in seguito alla concessione di un decreto di aggiudicazione, il creditore deve attendere che trascorrano dieci anni senza l’esecuzione di alcun pagamento prima di essere in grado di avanzare un’azione declaratoria, mediante la quale acquisirebbe direttamente la proprietà dei beni aggiudicati, la procedura rappresenta una soluzione di esclusivo interesse accademico.
Divieto di agire
Il divieto di agire rappresenta tuttavia per i creditori una procedura pratica e prontamente disponibile da utilizzare. Poiché l’aggiudicazione potrebbe, trascorso almeno un decennio, portare al cambio di proprietà di un bene del debitore, il divieto di agire costituisce una procedura esecutiva che, pur avendo incidenza sui beni ereditabili, non comporta una vendita forzata o un trasferimento di proprietà. Inoltre, poiché l’aggiudicazione identifica particolari beni ereditabili, rendendo pertanto contenziosi tali soggetti, il divieto di agire non colpisce tanto i beni negli immobili in quanto tali, ma piuttosto il debitore come individuo. Si tratta di un’ingiunzione personale contro la parte cui sia stato ingiunto il divieto di agire, espressa nel prospetto attuativo del divieto di agire, sottoscritta e notificata alla parte da un Messenger-at-arms o da uno Sheriff officer (Ufficiale giudiziario di contea), a seconda dell’origine del mandato, come di seguito indicato:
In nome e con l’autorità di Sua Maestà [se in forza di un mandato di un tribunale distrettuale, continua, e in nome e con l’autorità dello Sheriff], io sottoscritto [nome e designazione dell’ufficiale giudiziario] . . . Le impedisco di vendere, liquidare, accumulare o altrimenti gestire i beni immobili ed ereditabili in cui Lei detenga un interesse in pregiudizio di [nome e indirizzo del creditore].
La nota presente su ogni prospetto attuativo del divieto di agire contiene il seguente consiglio:
Il presente documento Le vieta di liquidare o gestire [o gli immobili o i beni ereditabili ivi specificati] [o eventuali immobili o edifici in Scozia] in cui Lei detenga un interesse senza un ulteriore ordine da parte del tribunale . . . In caso di operazioni in corso o in programma relative a transazioni che riguardano eventuali immobili o edifici in Scozia in cui Lei detenga un interesse, è tenuto a informare immediatamente il suo avvocato in merito al presente documento.
Divieto di agire per applicazione di un processo esecutivo
“Il divieto di agire per applicazione di un processo esecutivo ha facoltà di imporre il pagamento di un debito costituito da un decreto o da un documento di debito” (2007 Act, 146(1)). Il divieto di agire può inoltre essere applicabile in caso di decreto per l’adempimento specifico di un obbligo al fine di trasferire beni ereditabili al creditore o di garantire a favore del creditore un diritto reale in garanzia, o altri diritti, su tali beni (ibid., 146(2)(b)). Questo significa in effetti che la totalità delle sentenze emanate da tribunali scozzesi per il pagamento di debiti, alcuni decreti per l’adempimento specifico di un obbligo, tutte le sentenze emanate da tribunali al di fuori della Scozia che, ai sensi di qualsiasi legge o principio di diritto, hanno efficacia esecutiva in Scozia, e tutti i documenti di debito iscritti per esecuzione nei registri pubblici contengono un mandato di autorizzazione per il divieto di agire.
Il creditore che ha diritto a tale decreto o documento di debito è quindi autorizzato a conferire direttamente mandato a un ufficiale giudiziario competente (un Messenger-at-arms o uno Sheriff officer, in base alle circostanze) di (1) notificare un prospetto attuativo del divieto di agire, unitamente a un avviso di debito e a tutte le informazioni relative al debitore, e quindi di (2) inviare una copia certificata del prospetto, unitamente a un certificato dell’esecuzione del divieto di agire al Custode dei Registers of Scotland (Registri di Scozia). La tassa di base per la notifica del divieto di agire ammonta a 95,40 £, in caso di notifica da parte di un Messenger-at-arms o di uno Sheriff officer (salvo applicazione di una tassa pari a 61,65 £, in caso di notifica da parte di uno Sheriff officer in virtù di un ricorso esiguo per un debito inferiore a 1.500 £). L’imposta dovuta all’ufficiale giudiziario per l’invio della copia del prospetto e l’esecuzione della registrazione ammonta a 17,50 £. La tassa dovuta ai Registers of Scotland per la registrazione di un divieto di agire è pari a 15 £ per ogni parte cui sia stato ingiunto il divieto di agire.
L’ingiunzione che grava sulla parte interessata dal divieto di agire ha efficacia a partire dalla data in cui il divieto di agire viene registrato oppure, in caso di un avviso del divieto di agire precedentemente iscritto nel Register of Inhibitions (Registro dei divieti di agire) e se il divieto di agire viene iscritto entro 21 giorni dalla registrazione dell’avviso, a partire dalla data in cui il prospetto attuativo del divieto di agire è stato notificato (ibid., 149). Tutti i divieti di agire cessano di avere effetto dopo cinque anni dalla data in cui sono entrati in vigore. Prima di tale scadenza, il creditore potrebbe concedere al debitore una revoca del divieto di agire dietro pagamento del debito. Per acquisire efficacia, l’atto di revoca del divieto di agire deve inoltre essere inviato ai Registers of Scotland.
Divieto di agire per attuazione di provvedimenti cautelari
Se è stata intrapresa un’azione giudiziaria, ma il decreto non è ancora stato emanato, è possibile presentare istanza alla Court of Session e alla Sheriff Court (Tribunale di contea di primo grado scozzese) per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo in corso di causa.
Per avviare la procedura è necessario presentare specifica istanza al tribunale al fine di ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo. Il tribunale può decidere di concedere tale ordinanza senza previa udienza delle parti, purché abbia la certezza che: - il ricorso del creditore appare sufficientemente fondato; esiste un rischio reale e sostanziale che l’esecuzione degli eventuali decreti ingiuntivi a favore del creditore sia suscettibile di pregiudizio o perda di efficacia a causa dell’insolvenza accertata o prossima del debitore; ovvero della probabilità che il debitore proceda alla rimozione, liquidazione, accumulo, dissimulazione o gestione di altro tipo di tutto o parte del suo patrimonio, nel caso in cui l’ordinanza non venga concessa prima di tale udienza; sia ragionevole procedere in questo modo in tutte le circostanze. (Debtors (Scotland) Act 1987, 15E, come inserito dal 2007 Act, 169).
Una volta concessa l’ordinanza, la procedura per la notifica di registrazione di una copia certificata del prospetto attuativo del divieto di agire e del certificato di esecuzione è simile a quanto sopra esposto in relazione al divieto di agire in applicazione di un processo esecutivo.
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