Scheda 3 – I procedimento di beni mobili materiali (Cittadino Scheda)

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Le procedure civili di esecuzione forzata, e nella fattispecie i pignoramenti di beni mobili, sono regolate dall'articolo 719 et seq del nuovo Codice di procedura civile.

Un creditore che sia in possesso di un titolo esecutivo e che voglia recuperare il proprio credito dal debitore può richiedere un'ingiunzione di pignoramento sui suoi beni mobili.

Occorrerà che vengano rispettate tutte le condizioni previste nella scheda informativa n. 1. Il creditore dovrà pertanto essere in possesso di titolo esecutivo che certifichi un diritto certo, liquido ed esigibile.

Il titolo esecutivo

Il titolo esecutivo è lo strumento che consente al creditore di mettere in vendita uno o più beni mobili del debitore, così da recuperare il credito spettante dai proventi realizzati con tale vendita.

1. Definizione

Un titolo esecutivo è lo strumento che offre al creditore l'opportunità di disporre il pignoramento dei beni del proprio debitore al fine di metterli in vendita e di ottenere il risarcimento dal suo ricavato.

2. Condizioni per l'attuazione della vendita forzata

Per porre in essere tale procedura di esecuzione forzata occorre rispettare talune condizioni:

  • il pignoramento deve riguardare i beni mobili;
  • il pignoramento deve riguardare beni pignorabili; l'articolo 728 del nuovo Codice di procedura civile comprende un elenco di beni che non possono essere pignorati;
  • al debitore deve essere preventivamente consegnata un'ingiunzione di pagamento; tale ingiunzione è il documento in base al quale al debitore viene intimato di risarcire il proprio debito. La notifica di detto documento è effettuata a cura di un ufficiale giudiziario.

La notifica dell'ingiunzione di pagamento ha come effetto quello di sospendere il termine di prescrizione (il debitore non può appellarsi al trascorrere di un determinato periodo di tempo al fine di eludere l'adempimento del proprio obbligo).

3. Pignoramento

La procedura di pignoramento ha inizio a decorrere dal primo giorno utile successivo a quello dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

Tale procedura viene eseguita presso il luogo in cui è ubicato il bene mobile. Essa viene attuata a cura di un ufficiale giudiziario alla presenza di due testimoni, che devono essere maggiorenni e di nazionalità lussemburghese.

Può svolgersi presso il debitore o presso una parte terza che detenga il bene per conto del debitore stesso.

Nello specifico, nell'ambito di detta procedura, l'ufficiale giudiziario è tenuto a compilare un inventario dei beni del debitore e a redigere un verbale di pignoramento in cui verrà stabilita l'inalienabilità dei beni posti sotto sequestro.

Successivamente alle operazioni suddette, i beni pignorati saranno posti in vendita.

4. Esiti del pignoramento

La vendita forzata dei beni pignorati potrà svolgersi otto giorni dopo il loro pignoramento.

Occorre qui mettere in evidenza che nel corso della procedura di esecuzione forzata è possibile il verificarsi di diversi impedimenti. Nella pratica, una parte terza può invocare il proprio diritto di proprietà sui beni pignorati, o ancora il debitore può appellarsi all'impignorabilità di detti beni.