Scheda 4 – I pignoramento di beni mobili immateriali (Professionale Scheda)

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Un bene immateriale è un bene che non ha esistenza materiale. Si tratta di un bene intangibile (ad esempio una somma di denaro).

In Lussemburgo, i beni immateriali possono essere pignorati in due modi distinti.

Pignoramento nel Diritto comune

Il pignoramento è un'azione mediante la quale un creditore (il creditore pignorante) blocca il denaro appartenente al debitore (il debitore esecutato), che è detenuto presso una parte terza (il pignorato). Al creditore viene quindi consegnato un importo pari all'ammontare dovuto dal debitore.

In altri termini, detta azione rende possibile il trasferimento al creditore di un'obbligazione (concernente una somma di denaro), che il debitore (l'esecutato) detiene nei confronti di un suo proprio debitore (il pignorato).

Definizione

Il pignoramento è un'azione mediante la quale un creditore (il creditore pignorante) blocca delle somme di denaro appartenenti al debitore (il debitore esecutato), le quali sono detenute presso una parte terza (il pignorato). Al creditore vengono quindi consegnate tali somme fino al saldo dell'importo dovuto dal debitore.

Condizioni

Una richiesta di pignoramento deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • il creditore deve essere in possesso di un titolo pubblico o privato o di un'autorizzazione all'esecuzione forzata di beni emessa per mezzo di un ordine ex parte; e
  • il debitore del creditore (l'esecutato) deve risultare creditore nei confronti di una parte terza (il pignorato).

Il pignoramento

Il pignoramento si attua mediante notifica alla parte pignorata, alla quale viene quindi impedito di disporre degli importi dovuti o che saranno dovuti in futuro nei confronti del debitore esecutato.

Al debitore viene trasmessa notifica formale del pignoramento, nello specifico per consentirgli un eventuale ricorso in opposizione. Il suddetto documento di notifica deve inoltre contenere una dichiarazione di convalida del pignoramento.

Tale notifica di pignoramento verrà quindi consegnata alla parte terza pignorata (notifica presso terzi).

Una volta espletate tali formalità, la parte terza pignorata effettuerà il pagamento, le cui modalità dipenderanno del ricorso o meno in opposizione alla procedura in atto.

Gli effetti

Il pignoramento ha effetto di immediata assegnazione dell'importo dovuto al creditore pignorante, che assume pertanto una posizione privilegiata rispetto a qualsiasi rivendicazione futura da parte di altri creditori.

Inoltre, il pignoramento determina l'indisponibilità dell'importo pignorato, che non può essere utilizzato per effettuare alcun altro versamento.

Tale procedura esecutiva è disciplinata nelle disposizioni di cui agli Articoli 693 - 718 del nuovo Codice di procedura civile.

1. Condizioni

Il creditore pignorante deve essere in possesso di titolo di carattere pubblico o privato. In sua assenza, il creditore dovrà fare istanza di autorizzazione al pignoramento presso il tribunale di competenza. Ciò viene posto in essere mediante una richiesta ex parte.

Il debitore esecutato deve risultare creditore di una parte terza (il pignorato).

La parte pignorata deve essere debitrice del debitore esecutato. La parte pignorata deve essere vincolata nei confronti del debitore esecutato mediante un'obbligazione riguardante un importo in denaro e detenere tale importo a pieno titolo (presso un istituto bancario, un rappresentante legale di soggetti disabili o di minori, un notaio o un avvocato).

Occorre distinguere due diverse categorie di debito in relazione alla procedura di pignoramento presso terzi:

  • il debito che dà luogo alla procedura esecutiva: è il diritto di cui il creditore pignorante è titolare nei confronti del debitore esecutato. È pertanto l'importo dovuto dal debitore al creditore. Detto diritto deve riguardare un importo determinato.
  • il debito oggetto del pignoramento: è il diritto di cui l'esecutato è titolare nei riguardi della parte pignorata. Si tratta pertanto dell'importo che la parte pignorata deve all'esecutato. Il debito pignorato deve dare diritto ad un importo in denaro (che non può tuttavia riguardare retribuzioni salariali, regolate da una diversa modalità di pignoramento). Non occorre che detto diritto sia registrato in un titolo esecutivo. Non occorre inoltre che tale titolo sia di importo determinato o immediatamente esigibile.

Il diritto deve essere valido al momento del pignoramento. Esso deve inoltre interessare i beni pignorati del debitore.

Oltre a quanto sopra esposto, va sottolineata la possibilità di una procedura di auto-pignoramento, che consente a creditori pignoranti di porre sotto sequestro somme per cui sono essi stessi debitori nei confronti del debitore esecutato.

2. Procedura

Decreto provvisorio di pignoramento

Il decreto provvisorio di pignoramento è un documento notificato alla parte pignorata dall'ufficiale giudiziario. A pena di nullità, tale documento deve contenere le seguenti informazioni:

  • una dichiarazione di titolarità del diritto
  • una copia dell'autorizzazione, qualora il pignoramento sia effettuato in forza di autorizzazione giudiziaria
  • l'importo per cui si pone in essere il pignoramento
  • l'elezione del domicilio del creditore nella giurisdizione presso cui risiede la parte pignorata.

Inoltre, il decreto deve contenere una dichiarazione in cui la parte terza pignorata figuri personalmente responsabile nei confronti del creditore pignorante, e in cui si proibisce alla parte pignorata di disporre delle somme reclamate in una misura pari all'importo dovuto al debitore esecutato.

Una volta notificato il decreto provvisorio di pignoramento, non è possibile cedere l'importo pignorato. Conseguentemente, non può essere effettuato alcun pagamento attingendo dagli importi dovuti.

In aggiunta a ciò, alla parte terza pignorata non è concesso effettuare alcun pagamento attingendo agli importi pignorati a favore del debitore esecutato. La mancata osservanza di tale restrizione porterebbe come conseguenza un ulteriore pagamento da effettuarsi da parte della parte pignorata a favore del creditore pignorante. La parte pignorata sarebbe semplicemente dichiarata debitore.

La notifica del pignoramento al debitore esecutato

Scopo di tale notifica è informare il debitore della misura esecutiva in modo da consentirgli un eventuale ricorso in opposizione.

Entro il termine di sette giorni dalla data di notifica, il decreto provvisorio di pignoramento deve essere notificato al debitore a cura dell'ufficiale giudiziario. Qualora detta notifica non venga effettuata entro tale periodo di sette giorni, il decreto provvisorio decade.

La consegna della notifica è da effettuarsi su iniziativa del creditore e deve contenere una dichiarazione di convalida del pignoramento. Esistono due aspetti in questa procedura:

  • il titolo esecutivo che decreta il pagamento del debito che ha dato luogo al pignoramento
  • la dichiarazione di convalida del pignoramento sulla base di detto titolo

Laddove il pignoramento venga effettuato sulla base di un titolo esecutivo, la procedura prevede soltanto la dichiarazione di convalida.

Consegna della notifica di pignoramento presso la parte terza pignorata

Entro il termine massimo di sette giorni dalla notifica del pignoramento al debitore esecutato, tale notifica deve pervenire alla parte terza pignorata. La mancata notifica del pignoramento alla parte terza pignorata entro detto termine comporta la validità di qualsiasi pagamento effettuato dalla parte pignorata fino al momento della notifica

Dichiarazione positiva o negativa della parte terza pignorata

Successivamente alla convalida del decreto provvisorio di pignoramento da parte di una sentenza del tribunale, detto decreto sarà notificato alla parte terza pignorata, dopodiché si darà luogo alla distribuzione proporzionale dei proventi.

In caso di mancata notifica, la parte terza pignorata verrà dichiarata debitrice per l'importo cha ha dato origine alla misura esecutiva.

Pignoramento delle retribuzioni

Il pignoramento delle retribuzioni è la procedura che consente al creditore di pignorare "alla fonte" l'importo dovuto dall'esecutato.

Definizione

Tale procedura consente al creditore di pignorare l'importo in denaro dovuto dall'esecutato direttamente presso il datore di lavoro dell'esecutato.

Il pignoramento

Tale procedura è applicabile soltanto alle retribuzioni salariali. Si può applicare esclusivamente alla porzione pignorabile della retribuzione.

L'ufficiale giudiziario notificherà il pignoramento al datore di lavoro. Il debitore riceverà copia della notifica.

Il datore di lavoro è quindi obbligato a versare mensilmente le detrazioni calcolate in base alla procedura esecutiva. Tali importi vengono pagati direttamente al creditore.

La procedura del pignoramento delle retribuzioni è disciplinata dalla legge dell'11 novembre 1970 concernente le assegnazioni, il pignoramento delle retribuzioni, delle pensioni e degli affitti.

1. Campo di applicazione del pignoramento delle retribuzioni

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge, il pignoramento si applica "... in generale a tutti gli importi dovuti a titolo salariale verso qualsiasi lavoratore subordinato o dipendente, indipendentemente dalla sua capacità o ubicazione, da parte di uno o più datori di lavoro, a prescindere dalla quantità e dalla natura della retribuzione, dalla forma e dal genere di contratto o dallo status del lavoratore".

Il reddito di soggetti che esercitano la libera professione o sono titolari di royalties è pertanto escluso.

In base a questa procedura, gli importi pignorabili devono essere retribuzioni salariali. I salari reali sono pignorabili, come lo sono altri emolumenti (prestazioni in natura, straordinari, ecc.).

Può essere pignorato l'intero salario del debitore. L'articolo 5 regolamenta le porzioni pignorabili dei salari.

   

Parte pignorabile

Parte impignorabile

Prima tranche

€0 - €500

0%

100 % (€550)

Seconda tranche

€550 - €850

10 % (€30)

90 % (€270)

Terza tranche

€850 - €1050

20 % (€40)

80 % (€160)

Quarta tranche

€1050 - €1750

25 % (€175)

75 % (€525)

Quinta tranche

Oltre €1750

100 %

0 %

2. Procedura

Il creditore presenta istanza per il pignoramento delle retribuzioni presso il tribunale competente. Il tribunale di competenza è quello relativo ai crediti di modesto importo. Esso ha esclusiva giurisdizione.

Di norma è competente il tribunale nella cui giurisdizione risiede il debitore esecutato. Nel caso il debitore risieda all'estero, ma lavori in Lussemburgo, la Legge assegna la competenza al tribunale per crediti di modesto importo nella cui giurisdizione si trova la parte terza pignorata.

Il pignoramento di retribuzioni può essere attuato sulla base di un titolo pubblico o privato oppure sulla base di un titolo esecutivo.

La notifica del titolo esecutivo che autorizza il pignoramento delle retribuzioni è effettuata a cura dell'ufficiale giudiziario nei confronti della parte terza pignorata ed assume efficacia esecutiva del pignoramento delle retribuzioni.

L'ufficiale giudiziario notificherà per iscritto al debitore e al creditore l'avvenuta consegna del titolo esecutivo che autorizza il pignoramento delle retribuzioni.

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare una dichiarazione affermativa o negativa (a seconda della situazione del datore di lavoro nei confronti del dipendente) entro il termine di sette giorni dalla notifica. In caso di mancato rilascio della dichiarazione, il datore di lavoro viene semplicemente dichiarato soggetto a pignoramento.

È importante notare che, prima di poter ricevere il pagamento integrale o parziale degli importi pignorati, il creditore pignorante deve valutare se il pignoramento delle retribuzioni richiesto sia correttamente fondato e valido, e deve fissare l'importo esatto del credito nei confronti della parte pignorata.

Rivendicazione da parte di più creditori

Al tribunale competerà la suddivisione degli importi pignorati tra i diversi richiedenti.

Glossario

  • Adjudication (aggiudicazione): procedura di vendita all'asta di un bene pignorato con assegnazione al miglior offerente.
  • Avis à tiers détenteur (notifica presso un detentore terzo): procedura che consente al Ministero del Tesoro di appropriarsi di importi in denaro dovuti ai contribuenti da parte di terzi.
  • Caducité (caducità): sanzione nei confronti di una misura inizialmente valida ma la cui piena efficacia dipendeva da un evento successivo che viene a mancare.
  • Droits d'associés (quote societarie): azioni emesse da partnership commerciali e giuridiche, diverse dalle società per azioni.
  • Effet attributif (effetto attributivo): effetto di assegnazione di un diritto ad un soggetto.
  • Effet translatif (effetto di trasferimento): passaggio di un diritto da un titolare ad un altro.
  • Indisponibilité (indisponibilità dei beni): stato per il quale un soggetto è incapace di disporre dei propri beni o di parte dei beni.
  • Mainlevée (manleva): rimozione di una restrizione o di un ostacolo al diritto di eseguire un atto o di esercitare un diritto.
  • Nantissement (pegno): titolo reale a garanzia di un bene intangibile.
  • Notification (notifica): atto del portare un soggetto a conoscenza di un provvedimento, sia tramite ufficiale giudiziario (notificazione) sia tramite servizio postale.
  • Nullité (nullità): sanzione nei confronti di un provvedimento giuridico avente un vizio di forma (ad esempio la violazione di un requisito formale) o un vizio di merito (ad esempio l'incapacità di rappresentazione in giudizio).
  • Part sociale (quota azionaria): quota nel capitale di un'entità, la cui proprietà conferisce la capacità di azionista o socio e quindi il diritto di partecipazione alla vita della società e di godimento di una quota dei profitti.
  • Prescription (prescrizione): mezzo con cui un diritto è acquisito o si estingue con il trascorrere di un certo periodo di tempo.
  • Prix de la course (ordine di pagamento dei creditori): qui si intende l'ordine di priorità dei creditori pignoranti ("primo arrivato, primo servito").
  • Régisseur (amministratore): la persona che amministra o gestisce.
  • Séquestre (sequestro): porre un bene oggetto di controversia in possesso di una parte terza fintanto che il procedimento giudiziario non giunga a conclusione.
  • Signification (significazione): notifica effettuata a cura di un ufficiale giudiziario mediante la consegna di un atto giudiziario nelle mani del destinatario.
  • Subrogation (surrogazione): opportunità fornita ad un creditore nel corso di una procedura di esecuzione forzata di subentrare al posto di un creditore negligente.
  • Terme à échoir: pagabile in anticipo.
  • Terme échu: pagabile all'inizio del mese successivo.
  • Valeurs mobilières (valori mobiliari): azioni emesse da soggetti giuridici pubblici o privati che, in virtù della loro origine, possono essere quotate in borsa.