Scheda 3 – I procedimento di beni mobili materiali (Professionale Scheda)

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Le procedure civili di esecuzione forzata, e nella fattispecie i pignoramenti di beni mobili, sono regolate dall'articolo 719 et seq del nuovo Codice di procedura civile.

Un creditore che sia in possesso di un titolo esecutivo e che voglia recuperare il proprio credito dal debitore può richiedere un'ingiunzione di pignoramento sui suoi beni mobili.

Occorrerà che vengano rispettate tutte le condizioni previste nella scheda informativa n. 1. Il creditore dovrà pertanto essere in possesso di titolo esecutivo che certifichi un diritto certo, liquido ed esigibile.

In questo scheda:

Il titolo esecutivo

Il titolo esecutivo è lo strumento che consente al creditore di mettere in vendita uno o più beni mobili del debitore, così da recuperare il credito spettante dai proventi realizzati con tale vendita.

Definizione

Un titolo esecutivo è lo strumento che offre al creditore l'opportunità di disporre il pignoramento dei beni del proprio debitore al fine di metterli in vendita e di ottenere il risarcimento dal suo ricavato.

Condizioni per l'attuazione della vendita forzata

Per porre in essere tale procedura di esecuzione forzata occorre rispettare talune condizioni:

  • il pignoramento deve riguardare i beni mobili;
  • il pignoramento deve riguardare beni pignorabili; l'articolo 728 del nuovo Codice di procedura civile comprende un elenco di beni che non possono essere pignorati;
  • al debitore deve essere preventivamente consegnata un'ingiunzione di pagamento; tale ingiunzione è il documento in base al quale al debitore viene intimato di risarcire il proprio debito. La notifica di detto documento è effettuata a cura di un ufficiale giudiziario.

La notifica dell'ingiunzione di pagamento ha come effetto quello di sospendere il termine di prescrizione (il debitore non può appellarsi al trascorrere di un determinato periodo di tempo al fine di eludere l'adempimento del proprio obbligo).

Pignoramento

La procedura di pignoramento ha inizio a decorrere dal primo giorno utile successivo a quello dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

Tale procedura viene eseguita presso il luogo in cui è ubicato il bene mobile. Essa viene attuata a cura di un ufficiale giudiziario alla presenza di due testimoni, che devono essere maggiorenni e di nazionalità lussemburghese.

Può svolgersi presso il debitore o presso una parte terza che detenga il bene per conto del debitore stesso.

Nello specifico, nell'ambito di detta procedura, l'ufficiale giudiziario è tenuto a compilare un inventario dei beni del debitore e a redigere un verbale di pignoramento in cui verrà stabilita l'inalienabilità dei beni posti sotto sequestro.

Successivamente alle operazioni suddette, i beni pignorati saranno posti in vendita.

Esiti del pignoramento

La vendita forzata dei beni pignorati potrà svolgersi otto giorni dopo il loro pignoramento.

Occorre qui mettere in evidenza che nel corso della procedura di esecuzione forzata è possibile il verificarsi di diversi impedimenti. Nella pratica, una parte terza può invocare il proprio diritto di proprietà sui beni pignorati, o ancora il debitore può appellarsi all'impignorabilità di detti beni.

Tale procedura è disciplinata dagli articoli 719 - 761 del nuovo Codice di procedura civile.

1. Presupposti per la procedura di pignoramento/vendita

Affinché un titolo esecutivo divenga effettivo, deve riguardare beni mobili.

Il titolo esecutivo può riguardare solo beni mobili. Sono pertanto esclusi dalla suddetta procedura: beni che siano immobili per propria natura e diritti di beni reali.

Ogni bene posto sotto pignoramento di proprietà del debitore può essere soggetto ad esecuzione forzata, sia che venga detenuto presso il debitore che presso terzi.

Esistono tuttavia beni esenti dalla procedura di pignoramento, elencati ai sensi dell'articolo 728 del nuovo Codice di procedura civile.

Articolo 728 del nuovo Codice di procedura civile

1) I seguenti elementi rappresentano beni che la legge dichiara essere immobili, a causa della loro destinazione d'uso:

2) posti letto necessari al debitore e alla sua famiglia, vestiti e biancheria per le esigenze personali nonché la mobilia idonea a contenerli, una lavatrice e un ferro da stiro, elettrodomestici necessari al riscaldamento del domicilio, tavoli e sedie che consentano alla famiglia di consumare i pasti, così come stoviglie e utensili domestici indispensabili alla gestione familiare, un elemento di mobilia atto a contenerli, un fornello, un frigorifero, un apparecchio da illuminazione per ciascuna stanza, oggetti necessari ad eventuali membri disabili della famiglia, oggetti destinati ai bambini ivi residenti, animali domestici, articoli e prodotti per l'igiene personale e per la pulizia dell'abitazione, strumenti necessari per il mantenimento del giardino, ad esclusione di mobili e oggetti di lusso;

3) libri e altri elementi che consentano al debitore o ai figli a suo carico residenti presso il suo domicilio di proseguire gli studi;

4) beni necessari alla professione del debitore, fino ad un valore pari a 2478,94 Euro al momento del pignoramento e in base alla scelta dell'esecutato, a patto che detto pignoramento non venga attuato quale pagamento del loro prezzo;

5) elementi per il culto;

6) scorte di viveri e combustibile che garantiscano la riserva mensile per il debitore e la sua famiglia;

7) una mucca, o dodici ovini o caprini a scelta del debitore esecutato, nonché un maiale e ventiquattro animali da cortile, con la quantità mensile di paglia, foraggio e cereali necessari al riparo notturno e alla loro alimentazione.

8) Gli oggetti di cui al punto 2, comma (1) sono tuttavia soggetti a pignoramento in caso non siano ubicati presso il luogo in cui il debitore esecutato risiede o lavora.

2. Prerequisiti per l'attuazione della procedura di esecuzione forzata: l'ingiunzione di pagamento

Ai sensi dell'articolo 719 del nuovo Codice di procedura civile, l'ingiunzione di pagamento è prerequisito necessario alla procedura di esecuzione forzata. Le operazioni di pignoramento hanno inizio precisamente a partire da questa fase.

L'ingiunzione di pagamento costituisce il documento che intima al debitore di assolvere al proprio debito, attraverso un titolo esecutivo. Detto documento è redatto a cura dell'ufficiale giudiziario (si veda la scheda informativa n. 2 - attori dell'esecuzione forzata) il quale lo notifica al debitore.

Tale notifica va consegnata presso il domicilio reale del debitore (vale a dire presso il luogo abituale di residenza) in conformità alle normative standard di notifica da parte di ufficiali giudiziari.

La consegna dell'ingiunzione di pagamento costituisce significazione nei confronti del debitore. Come conseguenza, il termine di prescrizione del credito si interrompe, facendo decorrere gli interessi di mora.

La notifica di un'ingiunzione di pagamento, che intima al debitore di versare l'importo dovuto, e della relativa sentenza può avvenire contestualmente, qualora ciò non sia già avvenuto.

Ai sensi dell'articolo 720 del nuovo Codice di procedura civile, l'ingiunzione di pagamento deve comprendere quanto segue, a pena di nullità:

"1. - Menzione del titolo esecutivo in virtù del quale si effettua la procedura, con un calcolo separato relativo agli importi in conto capitale, spese e interessi sostenuti;

2. - Ordinanza che intima l'effettuazione del pagamento entro il termine di un giorno, in mancanza del quale si attuerà il pignoramento dei beni mobili."

3. Pignoramento

La procedura di pignoramento ha inizio a decorrere dal primo giorno utile successivo a quello della notifica dell'ingiunzione di pagamento. Essa viene effettuata presso il luogo in cui sono ubicati i beni mobili, a cura di un ufficiale giudiziario e alla presenza di due testimoni, che devono essere maggiorenni e di nazionalità lussemburghese. Al creditore pignorante non è consentito essere presente al pignoramento.

Tali operazioni possono svolgersi presso il debitore o presso una parte terza che detenga il bene per conto del debitore stesso.

Operazioni di pignoramento presso il debitore esecutato

Reiterazione dell'ingiunzione

Una volta arrivato sul posto, l'ufficiale giudiziario reitera oralmente l'ingiunzione di pagamento al debitore: trattasi dell' "itératif commandement" (reiterazione dell'ingiunzione) (articolo 722 del nuovo Codice di procedura civile).

In caso di inadempienza del debitore, l'ufficiale giudiziario gli chiede di indicargli ogni bene già posto sotto eventuale pignoramento precedente (articolo 747 del nuovo Codice di procedura civile).

Accesso ai locali

In caso il debitore rifiuti all'ufficiale giudiziario l'accesso presso i locali interessati, o sul posto non si trovi nessuno, l'entrata può essere forzata, previa richiesta di assistenza di un ufficiale di polizia.

Inventario

L'ufficiale giudiziario è tenuto a redigere un inventario dei beni che possono essere posti sotto pignoramento. In caso non vi sia alcun bene pignorabile o che abbia un valore di mercato, l'ufficiale giudiziario redigerà un attestato di carenza beni.

A seguito di tali operazioni, l'ufficiale giudiziario redige il verbale di pignoramento, in cui si indicano gli interventi compiuti.

Il verbale di pignoramento viene sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, dai testimoni nonché dall'ufficiale di polizia (laddove si sia reso necessario un ingresso forzoso).

Consegna del verbale di pignoramento

Tale procedura è diversa a seconda che il debitore sia presente o meno durante le operazioni di pignoramento:

In caso il debitore sia presente, l'ufficiale giudiziario gli consegna personalmente copia del verbale di pignoramento. Tale consegna costituisce pertanto significazione. L'ufficiale giudiziario fa quindi presente verbalmente al debitore che i beni sono divenuti inalienabili (vale a dire che non possono essere ceduti o utilizzati a garanzia di un debito).

Qualora il debitore non sia stato presente durante il pignoramento, l'ufficiale giudiziario gli notificherà una copia del verbale e ne consegnerà personalmente una seconda all'ufficiale di polizia che lo ha assistito nel corso della procedura di esecuzione forzata.

Effetti del verbale di pignoramento

Il verbale di pignoramento causa l'indisponibilità dei beni pignorati. Al debitore non è consentito alienarli o rimuoverli pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 507 et seq del Codice Penale.

In caso vengano rinvenute delle somme in denaro presso i locali del pignoramento, esse saranno versate dall'ufficiale giudiziario presso il deposito stabilito dal tribunale.

Pignoramento presso terzi

Inventario

A partire dal primo giorno utile successivo a quello della notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'ufficiale giudiziario può procedere con il pignoramento dei beni detenuti presso una parte terza per conto del debitore.

L'ufficiale giudiziario richiede alla parte terza una dichiarazione sui beni detenuti per conto del debitore che indichi se siano stati oggetto di pignoramenti precedenti. Qualora la parte terza sia in possesso di beni di proprietà del debitore oppure si rifiuti di replicare, l'ufficiale giudiziario emetterà un atto a tale riguardo.

In caso di dichiarazione della parte terza di possesso dei beni per conto del debitore, l'ufficiale giudiziario redigerà un loro inventario.

Consegna del verbale

In caso la parte terza sia presente durante le operazioni di pignoramento, l'ufficiale giudiziario le esporrà verbalmente il contenuto del verbale di pignoramento. Egli dovrà inoltre notificare una copia del titolo esecutivo al debitore.

Effetti del verbale di pignoramento

Il verbale di pignoramento causa l'indisponibilità dei beni per la parte terza.

Quest'ultima non potrà utilizzarli a meno di autorizzazione preventiva.

4. Vendita dei beni pignorati

Dopo otto giorni dal pignoramento dei beni mobili, viene organizzata una vendita forzata all'asta.

Tale vendita deve essere pubblicizzata mediante affissioni pubbliche e avvisi sui mezzi di stampa. L'ufficiale giudiziario deve garantire lo svolgimento di tali formalità.

La vendita deve svolgersi presso i locali in cui ha avuto luogo il pignoramento oppure presso una sede d'asta o un mercato pubblico, l'ubicazione che risulti geograficamente più favorevole ad una larga competizione e che comporti spese inferiori. Tale scelta può essere demandata al creditore pignorante in conformità alle regolamentazioni riguardanti la competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario incaricato della vendita.

Il debitore è informato del luogo, giorno e ora della vendita almeno otto giorni prima della data fissata, con un invito a partecipare all'asta.

La vendita è affidata ad un funzionario qualificato dal proprio status a svolgere vendite al pubblico incanto di beni materiali (un ufficiale giudiziario o un notaio).

La procedura che ha lo scopo di vendere al pubblico incanto e al miglior offerente i beni pignorati è la vendita all'asta dei beni pignorati.

Tale vendita è aperta a chiunque (eccettuato colui che esegue la vendita) e si prefigge di ottenere il prezzo migliore. I beni pignorati vengono venduti al miglior offerente dopo tre chiamate effettuate dal banditore.

La vendita si conclude allorquando il suo ricavato consente al creditore pignorante di ottenere il risarcimento in conto capitale, interessi e spese sostenute. Il prezzo può essere pagato in contanti.

Viene redatto un verbale di vendita all'asta in cui si indicano i beni venduti, l'importo d'asta, e il nome, cognome e residenza del miglior offerente.

La vendita comporta un trasferimento di proprietà, dietro pagamento del prezzo in contanti.

In caso di mancato pagamento, gli oggetti saranno posti nuovamente in vendita a causa di offerta aggiudicataria senza copertura (nella fattispecie, occorrerà effettuare una nuova vendita all'asta in quanto l'offerta non si è compiutamente conclusa per inadempienza da parte dell'offerente che non ha pagato il prezzo concordato). In caso di vendita ad un prezzo inferiore, l'offerente inadempiente si farà carico della differenza tra il prezzo iniziale e quello ottenuto dalla vendita successiva.

5. Incidenti procedurali

Si possono verificare incidenti a seguito di controversie tra i creditori, le parti terze o il debitore:

Incidenti causati da creditori

Coinvolgimento di creditori dello stesso debitore che sono stati informati della procedura di pignoramento

Oltre al creditore pignorante, la procedura di pignoramento può riguardare altri creditori. Per essere ammessi a tale procedura, gli altri creditori devono presentare opposizione in qualità di creditori terzi relativamente ai proventi della vendita. Nell'ambito di tale procedura, questi creditori sono denominati "creditori opponenti" laddove il creditore pignorante viene denominato "primo creditore pignorante".

Per ottenere l'intervento nella procedura di pignoramento, il creditore oppositore deve essere in possesso di un titolo esecutivo che certifichi un credito certo, liquido ed esigibile (si veda la scheda n. 1). L'opposizione di un creditore terzo ha come effetto quello di renderlo parte della procedura iniziale. Cionondimeno, il primo creditore pignorante rimane colui che ha dato inizio alla procedura.

L'opposizione da parte di creditori terzi è ammessa fintanto che non si arriva alla distribuzione dei proventi della vendita.

Ciò è di competenza di un ufficiale giudiziario che dovrà indicare, a pena di nullità, il titolo esecutivo in virtù del quale tale opposizione è ammessa e il conto distinto degli importi richiesti in capitale, spese e interessi sostenuti.

Tale atto sarà notificato al primo creditore pignorante e all'ufficiale giudiziario incaricato della vendita all'asta. Il primo creditore pignorante è l'unico titolare dello svolgimento della vendita in nome proprio e dei creditori opponenti che saranno inclusi nella distribuzione dei proventi.

Pignoramento aggiuntivo

Da parte del primo creditore pignorante o del creditore opponente è possibile implementare un pignoramento aggiuntivo. L'ufficiale giudiziario redige un verbale conforme alle disposizioni del titolo esecutivo. Tale verbale assume inoltre valore di atto di opposizione qualora l'opposizione aggiuntiva sia presentata contestualmente a quella primaria.

Laddove il primo creditore pignorante non predisponga le formalità per la vendita forzata, il creditore opponente può surrogarlo nei diritti attuando il titolo esecutivo. Egli notificherà al primo creditore pignorante il suo obbligo a porre in essere i necessari requisiti entro otto giorni, in mancanza dei quali il creditore opponente surrogherà automaticamente il primo creditore pignorante nei suoi diritti.

La nullità del primo pignoramento non inficia il pignoramento aggiuntivo.

Il titolo esecutivo può essere revocato (cioè l'ostacolo all'applicazione del titolo esecutivo da parte del debitore e dei suoi diritti di proprietà viene rimosso) solo dopo aver ottenuto una decisione giudiziale o il consenso del creditore pignorante e dei creditori opponenti.

Incidenti sollevati da parti terze

In linea di principio, gli incidenti sollevati da parti terze si riferiscono alla proprietà di un bene. Tali incidenti causano la sospensione delle procedure riguardanti il bene a cui si riferiscono fino alla conclusione della procedura di opposizione.

Le parti terze possono contestare la procedura esecutiva attraverso due tipi di intervento:

  • azione per diversione: si definisce in tal modo un'azione mediante la quale la parte terza inoltra al tribunale un'istanza per l'esenzione dal pignoramento di un bene posseduto;
  • azione per reintegrazione: scopo di tale azione è quello di stabilire il diritto di proprietà di un soggetto verso un bene.

Incidenti sollevati dal debitore

Controversie legate alla pignorabilità dei beni

Come nel caso di incidenti sollevati da parti terze, una controversia che sorga circa la pignorabilità di determinati beni (si veda l'elenco dei beni impignorabili p. 2) può causare la sospensione della procedura che li riguarda fino a conclusione del procedimento oppositivo intentato dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Il debitore può sollevare un'opposizione circa la legittimità di pignoramento di determinati beni.

Nullità

Il debitore esecutato può richiedere che il pignoramento sia dichiarato nullo. La nullità (ossia la sanzione di un atto giuridico viziato da un difetto) che può essere invocata può riguardare una "nullità per vizio di merito" (ad es.: assenza di legittimazione ad agire) o "nullità per vizio procedurale" (ad es.: inadempienza di una formalità).

Un'istanza di nullità non ha valore sospensivo nei confronti delle operazioni di pignoramento, salvo diversa decisione del giudice. La cancellazione del titolo esecutivo determina l'annullamento del pignoramento iniziale dei beni interessati, che si rendono nuovamente disponibili. Qualora la nullità sia rivolta solo a determinati atti, la procedura potrà riprendere, ad eccezione dei beni oggetto dell'istanza di nullità.

Essendo l'istanza di nullità caratterizzata da natura non sospensiva, è possibile dare luogo ad una vendita. Occorre pertanto distinguere due eventualità:

  • in caso la cancellazione sia stata dichiarata dopo l'effettuazione della vendita ma prima della distribuzione del ricavato, il debitore può richiedere che i suoi proventi siano restituiti;
  • se la cancellazione viene dichiarata successivamente alla distribuzione, si potrà procedere al recupero dei pagamenti indebitamente effettuati nei riguardi del creditore, laddove sia accertato che il debitore non era in realtà responsabile di alcun debito. D'altro canto, laddove la cancellazione derivi da irregolarità della procedura di pignoramento, il debitore potrà rivalersi nei confronti del creditore.

Glossario

  • Recupero di pagamento indebito: azione che consente ad un soggetto che abbia versato un importo non dovuto di ottenerne il reintegro da parte del ricevente mediante domanda giudiziale.
  • Miglior offerente: colui che fa l'offerta più alta.
  • Vendita all'asta dei beni pignorati: operazione che ha lo scopo di vendere i beni pignorati mediante asta pubblica al miglior offerente.
  • Bene immobile (o immobiliare): proprietà che per sua natura non può essere spostata.
  • Bene inalienabile: bene di cui non si può disporre né utilizzare a garanzia di un credito.
  • Bene mobile (o mobiliare): cosa che ha un'esistenza fisica e che può essere spostata.
  • Scadenza: conseguenza di un atto inizialmente valido ma la cui piena efficacia dipendeva da un evento successivo che non si è verificato.
  • Creditore pignorante: creditore il cui credito è garantito da un pegno (il pegno è una garanzia basata su un bene mobile materiale).
  • Creditori opponenti: tutti i creditori del debitore diversi dal creditore pignorante.
  • Creditore procedente: creditore su istanza del quale si dà corso alla procedura di pignoramento.
  • Domicilio eletto: luogo presso il quale si ritiene domiciliato un soggetto ai fini dell'esecuzione di un atto.
  • Domicilio abituale: luogo di dimora abituale di un soggetto.
  • Offerta aggiudicataria senza copertura: offerta aggiudicataria fatta ad un'asta da un soggetto che non adempie ai suoi obblighi (mancato pagamento del prezzo o delle spese di aggiudicazione). Tale soggetto si definisce aggiudicatario inadempiente.
  • Beni immobili per destinazione: beni considerati immobili ai sensi di legge, in quanto annessi stabilmente ad un edificio o destinati all'uso e al servizio di una proprietà.
  • Immobile a incorporazione o collegamento fisso: bene fisicamente annesso a un edificio tale da non poter essere rimosso senza causare un danno.
  • Inammissibilità: conseguenza di una pretesa avanzata da un soggetto non avente diritto, interesse o capacità di intraprendere azioni legali.
  • Revoca: rimozione di una situazione di stallo, di un ostacolo giuridico alla realizzazione di un atto o all'esercizio di un diritto.
  • Beni mobili immateriali: beni che non hanno esistenza fisica e che sono intangibili.
  • Beni mobili per anticipazione: beni immobili che non sono ancora stati separati dal suolo ma che sono considerati beni mobili poiché sono destinati a divenire tali.
  • Messa in mora: riparazione di un pregiudizio causato da un ritardo nell'esecuzione di un obbligo (ad esempio gli interessi di mora).
  • Nullità: conseguenza di un atto giuridico inficiato da un vizio di forma (ad es. omissione di una formalità) o da un vizio di sostanza (ad es. assenza di legittimazione ad agire).
  • Opposizione di creditori terzi: procedura che permette agli altri creditori di uno stesso debitore di partecipare all'azione avviata dal creditore pignorante al fine di condividere i proventi del pignoramento o anche di ampliare la proprietà da assoggettare a pignoramento incorporando altri beni.
  • Prescrizione: mezzo di acquisizione o estinzione di un diritto a causa della decorrenza del periodo di tempo previsto dalla legge per il suo esercizio.
  • Pignorabilità: carattere di pignorabilità di un bene.
  • Significazione: notifica svolta dall'ufficiale giudiziario che comprende la consegna di un atto procedurale al suo destinatario.
  • Ingiunzione: documento indirizzato al debitore contenente un'intimazione a eseguire i propri obblighi e indicante le conseguenze derivanti dal suo inadempimento.
  • Surrogazione: possibilità offerta ad un creditore di sostituirsi, in una procedura esecutiva, ad un altro creditore inadempiente.